RITENUTE NON DEDUCIBILI

MULTA DISCIPLINARE

La multa che si applica al lavoratore come sanzione disciplinare va versata all’INPS insieme ai contributi del mese stesso tramite modello F24.
Non costituisce pertanto una sopravvenienza attiva per il datore di lavoro.

MANCATO PREAVVISO PER DIMISSIONI

La trattenuta operata al lavoratore per dimissioni senza il rispetto del periodo di preavviso previsto contrattualmente configura un risarcimento danni, per cui non può essere dedotta dagli imponibili contributivo e fiscale.
Contabilmente non va a diminuire il costo del personale ma va considerata come sopravvenienza attiva.

RITENUTE SINDACALI

Le ritenute sindacali, anche se obbligatorie per Contratto Collettivo di Lavoro, come ad esempio Covelco per il Terziario, non possono essere dedotte dagli imponibili contributivo e fiscale.

RECUPERO ACCONTO

Se viene erogata un’anticipazione sullo stipendio netto, la stessa non è soggetta a trattenute purché il recupero avvenga durante lo stesso mese di riferimento ai fini previdenziali e fiscali.

RATA FINANZIAMENTO O TRATTENUTA PER ALIMENTI

Come previsto dall’articolo 2 del D.P.R. 180/1950, lo stipendio, al netto delle ritenute sociali e fiscali, può essere requisito nel limite di:

  • un quinto del suo ammontare a fronte di un debito contratto dal lavoratore verso terzi;
  •  un terzo del suo ammontare a fronte di alimenti dovuti per legge.

Se sussistono ambedue le situazioni, la trattenuta non può comunque superare il 50% dello stipendio netto.

ARROTONDAMENTO MESE PRECEDENTE

Nella maggior parte dei casi viene inserito in busta paga, quindi recuperato nel mese successivo, un importo al fine di arrotondare all’euro l’importo netto.
Non esistono comunque obblighi al riguardo.

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