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Ritenute fiscali

Ultimo aggiornamento 31/05/2016

IMPONIBILE FISCALE

E’ soggetto a ritenute fiscali tutto quanto viene corrisposto al lavoratore, in denaro o in natura, salvo alcune eccezioni, tra le quali:
1. i contributi previdenziali obbligatori;
2. i contributi di assistenza sanitaria;
7. l’indennità di trasferimento;
8. gli assegni nucleo familiare a carico dell’INPS e altri trattamenti di famiglia.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI

I contributi versati obbligatoriamente ai fini previdenziali, non sono soggetti a ritenute fiscali né per la parte a carico del datore di lavoro né per la parte a carico del lavoratore; ne consegue che nella busta paga l’imponibile fiscale è dato dalla differenza tra la retribuzione corrisposta e i contributi previdenziali trattenuti al lavoratore.

CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SANITARIA

I contributi, a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore, versati ad enti o casse con fini esclusivi di assistenza sanitaria in base a accordi contrattuali o a regolamento aziendale, sono esenti da ritenute fiscali nel limite annuo di euro 3.615,20.

TASSAZIONE ORDINARIA

Sull’imponibile fiscale viene operata l’imposta Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), che è data dalla differenza tra una ritenuta, calcolata in base ad aliquote progressive collegate a scaglioni di reddito, e detrazioni personali e per carichi di famiglia. 
Basandosi su tabelle annue sia le aliquote progressive che le detrazioni, mensilmente le trattenute vengono operate a titolo di acconto, mentre solo a dicembre è previsto il conguaglio definitivo tra quanto effettivamente dovuto e quanto già pagato nei mesi precedenti.

DETRAZIONI IRPEF

Le detrazioni che vanno a diminuire la ritenuta Irpef lorda, si distinguono in detrazione per lavoro dipendente o assimilato e in detrazioni per carichi di famiglia.
Le detrazioni per carichi di famiglia:
  • spettano per i familiari che non hanno un reddito annuo superiore ad euro 2.840,51;
  • se riferite ai figli, possono essere condivise da ciascuno dei due genitori in misura del 50%;
  • se vengono richieste per familiari residenti in Italia da parte di un lavoratore extracomunitario, debbono essere convalidate da uno stato di famiglia (circolare n. 34/E-2008 Agenzia delle Entrate);
  •  se vengono richieste per familiari residenti all’estero da parte di un lavoratore extracomunitario, debbono essere convalidate da documento tradotto in lingua italiana e asseverato dal consolato italiano del luogo (circolare n. 15/E-2008 Agenzia delle Entrate);
  •  se vengono richieste per familiari residenti all’estero da parte di un lavoratore di un altro paese della Comunità Europea, debbono essere convalidate da una sua autocertificazione.   
 

MENSILITA’ AGGIUNTIVE

Sulla 13ma e, se prevista dal Contratto Collettivo, sulla 14ma mensilità:
  • le aliquote Irpef sono comunque calcolate considerando 1/12mo degli scaglioni di reddito previsti;
  • non vengono applicate le detrazioni fiscali

CESSAZIONE RAPPORTO IN CORSO D’ANNO

Se il rapporto di lavoro si interrompe nel corso dell’anno, il conguaglio va effettuato in quel momento, senza proporzionare le aliquote progressive al minor numero di mesi in quanto non è possibile sapere se il lavoratore conseguirà altri redditi nel restante periodo dell’anno.
Ne consegue che più è breve il periodo dell’anno trascorso, più bassa sarà la ritenuta fiscale operata; il lavoratore tuttavia dovrà pagare una imposta a conguaglio qualora dovesse conseguire altri redditi nei mesi successivi.    

INIZIO RAPPORTO IN CORSO D’ANNO

Se il rapporto di lavoro inizia nel corso dell’anno e il lavoratore non ha conseguito redditi nei mesi precedenti dell’anno, più è breve il periodo tra l’assunzione e il 31 dicembre, più bassa sarà la ritenuta fiscale da operare. 
Se invece avesse conseguito redditi nei mesi dell’anno precedenti l’assunzione, il lavoratore può, in alternativa,:
  • trasmettere al nuovo datore di lavoro il modello CUD, chiedendo di tenerne conto in sede di conguaglio fiscale di fine anno;
  • provvedere egli stesso a conguagliare quanto dovuto all’Erario nell’anno successivo, tramite il modello 730 o il modello Unico.  

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI

Al lavoratore vanno trattenute anche le addizionali regionali e comunali, sulla base delle aliquote stabilite rispettivamente dalla Regione e del Comune dove risulta essere il suo domicilio fiscale.
L’addizionale regionale viene calcolata a fine anno in base al reddito da lui conseguito e gli viene trattenuta in 11 rate mensili nei primi 11 mesi dell’anno successivo.
L’addizionale comunale viene trattenuta invece in due periodi, ovvero:
  • dal mese di marzo al mese di novembre in n. 9 rate a titolo di acconto, calcolandola sulla base del 30% del reddito dell’anno precedente;
  • dal mese di gennaio dell’anno successivo in n. 11 rate a titolo di conguaglio, calcolandola sul reddito effettivamente conseguito.
Il numero delle rate può diminuire nel caso di cessazione rapporto in corso d’anno o su esplicita richiesta del lavoratore.      

IL PROBLEMA DEL NETTO MENSILE

Quanto sopra esposto in merito alle mensilità aggiuntive, alle detrazioni, alle addizionali e all’inizio o cessazione rapporto in corso d’anno fa capire che è impossibile quantificare una retribuzione netta mensile costante nel tempo, per cui è assolutamente sconsigliabile stabilire accordi in tal senso.

TASSAZIONE SEPARATA

Sono soggetti ad una particolare tassazione, effettuata con un calcolo complesso che tiene conto sia dell’entità dell’importo erogato che del numero di anni e mesi in cui tale importo è maturato:
  • il Trattamento di Fine Rapporto;
  • l’ indennità sostitutiva del preavviso;
  • l’indennità per incentivo all’esodo.

CRITERIO DI CASSA PER IL VERSAMENTO CON F24

A differenza dei contributi dei dipendenti, per le ritenute fiscali si applica il criterio di cassa, per cui esse vanno versate all’Erario, tramite modello F24, indicando l'apposito codice tributo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui gli emolumenti sono stati effettivamente corrisposti.
Ad esempio, il datore di lavoro che pagasse nel mese di febbraio le retribuzioni maturate dai dipendenti nel mese di gennaio, dovrebbe versare le ritenute operate entro il 16 marzo.

MODELLI 730

Il lavoratore che avesse altri redditi oltre a quello erogato dal datore di lavoro, salvo casi particolari può effettuare il conguaglio tra quanto effettivamente dovuto e quanto già anticipato all’Erario tramite la dichiarazione modello 730.
Egli può provvedere direttamente alla compilazione di tale modello, trasmettendolo poi all’Agenzia delle Entrate tramite un Centro di Assistenza Fiscale, un professionista abilitato o, se disponibile a farlo, tramite lo stesso datore di lavoro.
Il lavoratore, inoltre, può affidare a questi soggetti anche la compilazione della dichiarazione.
In ognuno dei due casi il datore di lavoro, ricevendo successivamente un modello chiamato 730/4, viene informato delle imposte a credito o a debito del lavoratore e quindi deve provvedere, tramite la busta paga, alla trattenuta e al versamento delle imposte dovute e al rimborso delle imposte a credito, andando a compensare queste ultime con quanto deve versare per le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni mensili. 
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2009 affronta alcuni casi particolari che si possono verificare, precisando che, in caso di rapporto di lavoro già cessato con un lavoratore con credito d'imposta, il sostituto di imposta può comunque procedere al rimborso di tale credito, nei limiti consentiti dalla compensazione con le ritenute operate agli altri lavoratori in forza.

COLLABORATORI, STAGISTI E PENSIONATI

Sono assoggettati alla suddetta tassazione ordinaria anche i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, le borse di studio percepite dai tirocinanti e le pensioni di vecchiaia o di anzianità, in quanto tali redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Tuttavia ai collaboratori che hanno la residenza fiscale all'estero, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600/1973, va operata una ritenuta a titolo d'imposta del 30%.
Nella risposta fornita in data 19/09/2013 al Consulente del Lavoro Ciocioni Alberto, sotto riportata, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la ritenuta del 30% esclude l'applicazione dell'addizionale regionale e comunale. 
Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 67/2001, in caso di lavoratori assimilati ai dipendenti che non percepiscono un compenso mensile, l'assoggettamento di eventuali retribuzioni in natura deve avvenire all'erogazione del primo compenso in denaro o, in mancanza, in sede di conguaglio fiscale di fine anno o per fine rapporto.
In questo caso, qualora le ritenute fiscali eccedessero il compenso maturato, la differenza deve essere rimborsata dal lavoratore al committente.
  

BONUS FISCALE D.L. 66/2014

L’art. 1 del  Decreto Legge n. 66/2014 ha previsto l’erogazione di un bonus fiscale con le modalità qui riassunte.

IL MODELLO CUD

Entro il 28 febbraio dell’anno successivo il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore una certificazione dei redditi a lui erogati e delle relative ritenute operate.
In caso di cessazione rapporto in corso d’anno il lavoratore ha diritto a ricevere il modello CUD, facendone richiesta al datore di lavoro, entro 12 giorni. 
Il Decreto Legislativo 471/1997 prevede una sanzione compresa tra euro 258 ed euro 2.065 per la mancata emissione o per l'errata compilazione del modello CUD.
Tuttavia il Decreto Legislativo 472/1997, al comma 5 bis dell'art.6 (inserito dall'art. 7 del Decreto Legislativo 32/2001) esclude l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni formali, se queste non incidono:
> nè sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta;
> nè sull'attività di accertamento.
 
Ne consegue che non è neppure sanzionabile la consegna del modello CUD oltre i termini previsti, come traspare dalla circolare n. 77/E del 3 agosto 2001 dell'Agenzia delle Entrate.

IL MODELLO 770

Il modello 770 semplificato viene inviato telematicamente nell’anno successivo a quello di riferimento e riporta, per ciascun lavoratore, i dati già indicati nel modello CUD completati con i dati relativi alla tassazione separata.   
Riporta inoltre l’elenco dei versamenti effettuati all’Erario, che ovviamente debbono coincidere con le ritenute operate.
Una seconda parte del modello riporta invece i dati relativi ai compensi erogati, con ritenuta d’acconto o definitiva, ai professionisti, agli agenti e rappresentanti, ai lavoratori occasionali e ad altri lavoratori autonomi.
Le due parti possono essere inviate in un’unica soluzione o separatamente, da parte dell’azienda stessa o da intermediari abilitati.
In caso di ritenute operate su dividendi, redditi da partecipazione, redditi di capitale e in altri casi particolari va inoltre trasmesso telematicamente il modello 770 ordinario.

RITARDATO VERSAMENTO DELLE RITENUTE

L’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997 permette al datore di lavoro che omette di effettuare il versamento entro il giorno 16 del mese successivo, di provvedere a sanare la sua posizione, con sanzioni ridotte, entro la scadenza prevista per la presentazione del modello 770 relativo all’anno cui si riferiscono le ritenute stesse.
Tale operazione, che viene denominata “ravvedimento operoso” prevede, per l’anno 2009 e fino a successiva variazione, il pagamento, insieme alle ritenute operate, :
  • se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, di una sanzione, da versare con il codice 8906, pari al 2,50% delle ritenute operate;
  • se il pagamento avviene dopo 30 giorni dalla scadenza e comunque entro il termine di presentazione del relativo modello 770, di una sanzione, da versare con il codice 8906, pari al 3,00% delle ritenute operate;
  • in ognuno dei suddetti casi, degli interessi, in misura del 3%, su base annua, calcolati per i giorni intercorsi dalla data di scadenza del versamento.
     

OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE

L’articolo 10 bis del Decreto Legislativo n. 74/2000 , modificato dalla Legge 231/2004, prevede la reclusione da 6 mesi a due anni per il sostituto d’imposta che non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai dipendenti per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d’imposta.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 25875 del 07/07/2010 ha precisato che il termine del versamento  che, se inosservato, ha come conseguenza la sanzione penale in questione è la scadenza prevista per la presentazione del modello 770 relativo al periodo d’imposta.  

COMPENSI AI COLLABORATORI PER ANNI PRECEDENTI

I collaboratori coordinati e continuativi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno una periodicità mensile nella percezione delle loro competenze, per cui è possibile che percepiscano un compenso per lavoro prestato in anni precedenti.
La circolare n. 67/2001 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che in questi casi è corretto riconoscere ai collaboratori le detrazioni per i giorni di prestazione lavorativa, anche se riferiti ad anni passati, comunque entro il limite annuo di 365 giorni.

TASSAZIONE DEGLI INTERESSI

Il comma2, articolo 6, del T.U.I.R. dispone che Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

Ne consegue che gli importi corrisposti a titolo di rivalutazione e di interessi legali formano imponibile da assoggettare alla stessa tassazione, ordinaria o separata,  applicata sulle competenze che, pagate in ritardo, hanno dato origine agli interessi stessi.    

ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE PER START UP

Il Decreto Legge n. 179/2012, che prevede i requisiti delle società per essere considerate start up innovative, ha previsto che, per gli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi delle stesse, non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che contributivi il reddito derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari 

DETASSAZIONE PER PRODUTTIVITA’ ED EFFICIENZA

Nell’anno 2008 è stato introdotto un sistema speciale di tassazione per le somme erogate ai lavoratori per incentivare la produttività e l’efficienza.

Tale sistema, denominato detassazione, consiste nell’assoggettamento delle suddette somme all’aliquota fissa del 10% in luogo della tassazione ordinaria, che invece è determinata dalla differenza tra la ritenuta, calcolata in base alle percentuali di progressive a scaglioni, e le detrazioni d’imposta.

La detassazione al 10% può comunque non essere applicata se la ritenuta risultasse superiore a quella che si ottiene con l’applicazione della tassazione ordinaria.

Nel corso degli anni la normativa al riguardo si è evoluta come esposto in questa tabella.

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