QUIR anticipo mensile TFR | LAVORO IN SINTESI
Home » QUIR anticipo mensile TFR

QUIR anticipo mensile TFR

QUIR - QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE

Il DPCM 29/2015 ha stabilito la possibilità, da parte del lavoratore dipendente, di ricevere mensilmente la quota di Trattamento di Fine rapporto da lui maturata.

REQUISITI PER AVERE L’ANTICIPAZIONE TFR

L’anticipazione mensile del TFR può essere richiesta da tutti i lavoratori con eccezione di:

  • lavoratori che non siano stati assunti da almeno 6 mesi;
  • lavoratori che abbiano destinato il TFR a garanzia per ottenere un finanziamento;
  • lavoratori domestici e del settore agricolo;
  • lavoratori dei settori nei quali è già prevista la liquidazione periodica del TFR;
  • dipendenti da aziende in procedure concorsuali;
  • lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
  • lavoratori in Cassa Integrazione in Deroga in prosecuzione della CIGS.

LAVORATORI CON TFR DESTINATO AI FONDI PENSIONE

Anche il lavoratore che avesse scelto il versamento del suo TFR ad un Fondo pensionistico può chiedere l’anticipazione mensile del TFR; in questo caso il datore di lavoro continuerà a versare al Fondo solo gli eventuali contributi aggiuntivi, a carico suo o del lavoratore.

IRREVERSIBILITA’ DELLA SCELTA

Il lavoratore che scegliesse l’anticipazione mensile del proprio TFR non potrà avere ripensamenti e continuerà a percepire il relativo importo fino al 30 giugno 2018, oppure fino alla cessazione del rapporto se si verificasse tale evento prima di quella data.

TASSAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE TFR

L’anticipazione mensile del TFR va assoggettata alla tassazione ordinaria, non a quella separata come previsto in caso di cessazione del rapporto, e conseguentemente anche alle addizionali regionali e comunali, così come costituisce reddito ai fini delle detrazioni e degli assegni per nucleo familiare, mentre non rientra nell’imponibile utile al calcolo del bonus fiscale.

FINANZIAMENTO AI DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro che occupano meno di 50 dipendenti e che non abbiano l’obbligo di versare mensilmente al Fondo di Garanzia presso l’INPS il TFR maturato, avendo questo requisito come media dell’anno 2006 oppure avendo iniziato l’attività successivamente a tale anno, possono accedere a un finanziamento erogato dagli istituti di credito e garantito dall’apposito Fondo gestito dall’INPS, destinando tale finanziamento all'anticipazione del TFR.

DECORRENZA DELL’ANTICIPAZIONE TFR

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il TFR a decorrere dal mese successivo a quello nel quale ha ricevuto la richiesta del lavoratore.

Se però il datore di lavoro, avendone i requisiti, chiede un finanziamento per fare fronte a questo suo obbligo, l’anticipazione del TFR inizierà tre mesi dopo quello di presentazione della domanda da parte del lavoratore.

ANTICIPAZIONI TFR CON IL METODO TRADIZIONALE

La nuova norma non impedisce al datore di lavoro, pur non essendone tenuto, di erogare anticipazioni sul TFR secondo la normativa già esistente, con applicazione della tassazione separata.

MODULO PER LA DOMANDA DI ANTICIPAZIONE TFR

In allegato al DPCM 29/2015 è riportato il modello da utilizzare per richiedere l'applicazione del Q.U.I.R.