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Lavoro occasionale-PrestO

Ultimo aggiornamento 01/09/2018

DIFFERENZA CON LA PRESTAZIONE OCCASIONALE

A differenza della prestazione occasionale in autonomia, prevista dall’art. 2222 del Codice Civile, nel lavoro accessorio, anche se per un periodo di tempo molto limitato, si può avere un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con potere direttivo e di controllo da parte del committente, che può quindi anche imporre un orario di lavoro.

Inoltre vengono versati i contributi previdenziali a favore del lavoratore indipendentemente dall’entità del compenso e la comunicazione preventiva telematica esclude la possibilità, in caso di contestazione, dell’applicazione della cosiddetta “maxi sanzione per lavoro nero”.   

DIFFERENZE CON LAVORO DIPENDENTE

A differenza del lavoro dipendente, nel lavoro accessorio non sono previsti adempimenti burocratici come ad esempio la comunicazione di inizio e cessazione rapporto, la registrazione nel Libro Unico, la consegna al lavoratore della lettera di assunzione o del contratto a progetto e del prospetto di paga.

NUOVO LAVORO ACCESSORIO DAL 10/07/2017

Dopo l’abolizione dei voucher, avvenuta in data 17 marzo 2017 con il Decreto Legge 25/2017, con possibilità, fino al 31 dicembre 2017, di utilizzare i buoni già acquistati fino a tale data, il Decreto Legge n. 50/2017 ha ripristinato il lavoro accessorio, ma con nuove regole, per il quale è stato coniato l’acronimo PrestO (Prestazione Occasionale) .

Al riguardo l’INPS ha emanato la circolare n. 107/2017.

DATORI DI LAVORO AMMESSI

Possono fruire del lavoro accessorio, con regole diverse, sia le famiglie (tramite il Libretto Famiglia) che le imprese.

Le imprese non debbono operare nel settore dell’edilizia o in settori affini, non debbono esercitare attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo o rientrare nel settore delle miniere, cave e torbiere ed inoltre non debbono avere alle dipendenze, con contratto a tempo indeterminato,:

  • più di 8 lavoratori trattandosi di aziende alberghiere o strutture ricettive che operano nel settore turismo;
  • più di 5 lavoratori negli altri casi. 

E’ inoltre vietato il lavoro accessorio nell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Il suddetto limite dei lavoratori a tempo indeterminato va inteso come media del semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).

Il messaggio INPS n. 2887/2017 ha chiarito che dal conteggio dei lavoratori a tempo indeterminato vanno esclusi gli apprendisti. 

UTILIZZAZIONE DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE

Il punto 6.5 della circolare INPS n. 107/2017 precisa le regole particolari previste per l’utilizzo del lavoro accessorio da parte di imprese agricole.

PRESTAZIONI DI EX DIPENDENTI O EX COLLABORATORI

Ai datori di lavoro non è ammesso il ricorso al lavoro accessorio con i lavoratori che, negli ultimi 6 mesi, avessero già avuto con loro un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

NUMERO MASSIMO DI ORE NELL’ANNO

Il lavoratore non può prestare la sua opera per lo stesso datore di lavoro per oltre 280 ore nell’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre); superando tale limite si instaura automaticamente tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

RIPOSI OBBLIGATORI

Nel lavoro accessorio vanno comunque rispettate le norme vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti relativamente alle pause obbligatorie giornalmente e settimanalmente.

COMPENSO MINIMO E CONTRIBUZIONE

Per le imprese il compenso minimo orario è di euro 9,00, al quale vanno aggiunti il 33% per contributi e il 3,50% per assicurazione infortuni, costi a loro volta aumentati dell’1% per oneri di gestione, con un costo orario complessivo di euro 12,41.   

Inoltre è previsto un compenso minimo giornaliero di 36 euro qualora la prestazione lavorativa fosse inferiore a 4 ore.

Per le famiglie, invece, il compenso minimo orario è di euro  8,00, al quale vanno aggiunti euro 1,65 per contributi, euro 0,25 per assicurazione infortuni ed euro 0,10 per spese di gestione, con un costo orario complessivo di euro 10,00. 

LIMITI ECONOMICI PER IL LAVORATORE

Il lavoratore, nell’ambito di un anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) non può prestare lavoro occasionale per uno stesso datore di lavoro per un compenso complessivo superiore ad euro 2.500 netti e, considerando anche altri datori di lavoro, per un compenso complessivo superiore ad euro 5.000 netti.

LIMITI ECONOMICI PER IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, nell’ambito di un anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) può fruire di prestazioni di uno o più lavoratori nel limite di un compenso complessivo di euro 5.000 netti.

Per il relativo calcolo, tuttavia, vengono considerati in misura del 75% i compensi erogati a: 

  •  titolari di pensioni di vecchiaia o di invalidità;disoccupato ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150/2015;
  •  giovani di età non superiore a 24 anni regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero ad un ciclo di studi presso l’università; 
  •  percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.

Anche in presenza di queste condizioni, tuttavia, non viene modificato il limite di euro 2.500 annui per prestazioni rese dallo stesso lavoratore.

BENEFICI ACCESSORI PER IL LAVORATORE

Il compenso percepito dal lavoratore viene accreditato ai fini pensionistici nella gestione separata INPS e viene considerato per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

Inoltre è esente da imposte, è compatibile con l’indennità di disoccupazione, mentre concorre alla determinazione del reddito preso in considerazione per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL'INPS

L’inizio della prestazione occasionale deve essere comunicata dalle imprese, per via telematica, con anticipo di almeno 1 ora e con precisazione del compenso pattuito tramite l’apposito portale dell’INPS ed è possibile delegare a tale scopo un Consulente del Lavoro.

In tale comunicazione deve essere precisato l'orario iniziale e finale della prestazione per singola giornata, tuttavia le imprese agricole, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo debbono limitarsi ad indicare il monte ore complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni.    

Da parte delle famiglie, invece, la prestazione va comunicata entro i 3 giorni successivi al mese nel quale viene eseguita, tramite il Libretto Famiglia all'interno del portale INPS, direttamente o tramite un Consulente del Lavoro o un Patronato.

REVOCA ALL'INPS DELLA PRESTAZIONE

Per le imprese, entro i 3 giorni successivi al mese previsto per la prestazione lavorativa è possibile annullare la prestazione stessa.

In mancanza l'INPS provvederà comunque al pagamento del compenso previsto al lavoratore.

PAGAMENTO DEGLI UTILIZZATORI ALL’INPS

L’anticipazione all’INPS del compenso dovuto al lavoratore, maggiorato degli oneri accessori, deve avvenire tramite lo speciale modello F24 “ELIDE”, indicando le causali LIFA riferendosi a Libretto Famiglia, oppure CLOC riferendosi alla prestazione occasionale.

Ulteriori spiegazioni sono riportate al punto 7 della circolare INPS n. 107/2017.

PAGAMENTO DEL COMPENSO AL LAVORATORE

Entro il giorno 3 del mese successivo l’utilizzatore deve confermare per via telematica l’avvenuta prestazione lavorativa all’INPS, affinché l’Istituto provveda a pagare l’importo dovuto al lavoratore il successivo giorno 15.

La corresponsione del compenso da parte dell’INPS al lavoratore avviene, previa comunicazione del suo codice IBAN, tramite accredito sul conto corrente (bancario o postale) o carta di credito.

Qualora il codice IBAN risultasse errato, il pagamento avviene tramite bonifico riscuotibile dal lavoratore presso gli sportelli di Poste Italiane SPA, al netto di euro 2,60 addebitati per spese amministrative.

SICUREZZA SUL LAVORO

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito del 14/09/2012, nell'ambito quindi della precedente normativa, ha precisato che anche nei confronti dei lavoratori retribuiti con voucher vanno applicate, da parte delle imprese, le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

L'art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo 81/2008 eclude invece tale obbligo per i piccoli lavori domestici, l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare.