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Minorenni che lavorano

Ultimo aggiornamento: 28/03/2015

DEFINIZIONE DI MINORE, BAMBINO E ADOLESCENTE

Secondo quanto previsto dalla Legge 977/1967, modificata dal comma 622 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, si definisce minore chi non ha compiuto 18 anni di età.

Il minore, a sua volta, può essere:

  • bambino se non ha compiuto 16 anni di età;
  • adolescente se ha compiuto 16, ma non 18 anni di età.

ETA’ MINIMA PER L’AMMISSIONE AL LAVORO

Come precisato dalla circolare n. 1/2000 del Ministero del Lavoro, il minore può prestare un’attività lavorativa solo se ha compiuto 16 anni ed ha assolto l’obbligo scolastico, consistente nella frequenza scolastica di almeno 10 anni.
Il D.M. 323 della Pubblica Istruzione ha precisato che, nel computo dei 10 anni, vanno considerati validi anche gli anni di ripetizione di una stessa classe.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 183/1972 ha ammesso comunque l’impiego di minori di età compresa tra 14 e 15 anni, ma solo in presenza di tre condizioni, ovvero:

  1. la prestazione lavorativa sia limitata al periodo estivo;
  2. il minore abbia concluso con profitto l’anno scolastico;
  3. l’orario di lavoro non superi le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali.

INOSSERVANZA DEL LIMITE DI ETA’

L’inosservanza del limite di età comporta la nullità del rapporto di lavoro.
Il minore ha comunque diritto:
 

  1. al versamento dei contributi ai fini pensionistici e alle prestazioni erogate dall’INPS, che comunque può rivalersi per le stesse sul datore di lavoro, in base all’articolo 24 della Legge 977/1967.
  2. alla retribuzione per il lavoro prestato, in base all’articolo 2126 del Codice Civile.

 

ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI VISITE MEDICHE

L'art. 42 del Decreto Legge 69/2013, convertito nella Legge 98/2013, ha disposto l'abolizione dell'obbligo di visita preventiva per i minori, purchè non si tratti di lavorazioni a rischio che prevedono tale obbligo anche per i lavoratori maggiorenni.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL MINORE

L’articolo 7 della Legge 977/1967 dispone che il datore di lavoro, prima di adibire il minori al lavoro e ad ogni modifica rilevante delle condizioni lavorative, deve effettuare una valutazione dei rischi, relativa in particolare a:

 a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

LAVORAZIONI VIETATE AI MINORI

L’allegato 1 alla Legge 977/1967 elenca una serie di lavorazioni vietate ai minori.
Come precisato tuttavia dalla circolare n. 1/2000 del Ministero del Lavoro, è possibile richiedere un’autorizzazione allo svolgimento di tali lavorazioni da parte di minori alla Direzione Provinciale del Lavoro, che deve darne risposta entro 60 giorni, con parere favorevole della ASL competente per territorio, per motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, purché sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
La circolare precisa che tale autorizzazione va richiesta anche quando è destinato alle lavorazioni in questione un apprendista minorenne.

LAVORI PARTICOLARI PER ADOLESCENTI

L’articolo 2 della Legge 977/1967 esclude l’applicazione della normativa sul lavoro minorile per le prestazioni occasionali o di breve durata rese da adolescenti per:
- servizi domestici in ambito familiare;
- lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.
Norme particolari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale sono previste per gli adolescenti occupati a bordo delle navi.

IMPIEGO DI BAMBINI NEL SETTORE SPETTACOLO

L’articolo 4 della Legge 977/1967 dispone che i bambini possono essere occupati,  con assenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale, esclusivamente in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario, nel settore dello spettacolo e nella realizzazione di programmi radiotelevisivi, purché vengano rispettati la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
L’articolo 4 del D.M. 218/2006, per i programmi radiotelevisivi, e il D.P.R. n. 365/1994, per gli altri tipi di intrattenimento, hanno previsto un’autorizzazione preventiva che deve essere rilasciata, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
La circolare n. 1/2000 del Ministero del Lavoro ha escluso comunque l’obbligo di autorizzazione:

  • per attività che per la loro natura, per le modalità di svolgimento o per il loro carattere episodico ed estemporaneo non siano assimilabili al concetto di lavoro;
  • per attività non retribuita avente finalità di educazione e formazione dei minori.

ORARIO DI LAVORO DEGLI ADOLESCENTI

 

Come previsto dall’articolo 18 della Legge 977/1967, l’orario di lavoro degli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.
Inoltre, come precisato dalla circolare n. 150/1971 del Ministero del Lavoro, dopo 4 ore e mezza di lavoro ininterrotto è obbligatorio concedere al minore una pausa di almeno un’ora, che può essere ridotta a mezz’ora su disposizione dei contratti collettivi o della Direzione Provinciale del Lavoro.
In base all’articolo 21 della Legge 977/1967, la Direzione Provinciale del Lavoro può ridurre a 3 ore il limite massimo di lavoro ininterrotto, così come può proibire la permanenza del minore nei locali di lavoro durante i riposi intermedi.

LAVORO NOTTURNO DEI MINORI

L’articolo 15 della Legge 977/1967 vieta per i minori il lavoro nel periodo di 12 ore compreso tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7.
L’articolo 17 della Legge 977/1967, tuttavia, ammette i lavoro del minore fino alle ore 24 nelle attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e dello spettacolo, a fronte però di un successivo periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
Inoltre tale articolo ammette il lavoro notturno degli adolescenti a condizione che:

  1. esista un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell’azienda, non rinviabile nel tempo;
  2. il lavoro venga svolto per il tempo strettamente necessario;
  3. non siano disponibili lavoratori adulti;
  4. siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro 3 settimane;
  5. ne sia data immediata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, con l’indicazione del nominativo dei lavoratori, le condizioni che impongono il loro impiego e le ore di lavoro.

RIPOSO SETTIMANALE DEI MINORI

 

L’articolo 22 della Legge 977/1967 impone per i minori un riposo settimanale di almeno 2 giorni, comprendenti la domenica e possibilmente consecutivi.
Il riposo può essere comunque:

  •   ridotto fino a 36 ore consecutive in presenza di comprovate ragioni tecniche e  organizzative;
  •   interrotto nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata;
  •   concesso in giornate diverse dalla domenica per attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione.

Rispondendo all’interpello n. 45/2010, il Ministero del Lavoro ha precisato che rientrano nel settore della ristorazione anche gli esercizi per la somministrazione di dolciumi come caffè, bar, negozi di pasticceria, nonché ogni altra attività assimilabile alle suddette nelle modalità di espletamento, come l'attività di produzione di paste fresche . 

PERIODO DI FERIE DEI MINORI

L’articolo 23 della Legge 977/1967 impone per i minori un periodo annuale di ferie non inferiore a:

  • 30 giorni per i minori che non hanno compiuto 16 anni di età;
  • 20 giorni (elevati a 3 settimane dalla Carta Sociale Europea) per i minori che hanno compiuto 16 anni di età.

ASSENSO DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del Codice Civile, l’adolescente che ha assolto l’obbligo scolastico dovrebbe avere il potere di sottoscrivere autonomamente il contratto di lavoro, così come potrebbe richiedere un certificato medico, contestare un provvedimento disciplinare, quietanzare un prospetto di paga e rassegnare le dimissioni.
In senso opposto, tuttavia, la sentenza n. 3795/1977 della Corte di Cassazione, affrontando il caso di un minore che aveva sottoscritto una quietanza di pagamento, ha affermato che la possibilità di essere parte di un rapporto di lavoro non conferisce al minore la capacità di agire, per cui qualunque manifestazione di volontà o di scienza, che importi disposizione di diritti, può essere effettuata solo dal suo rappresentante legale.
L’adolescente non può, in ogni caso, sottoscrivere, senza l’assistenza di coloro che esercitano la potestà genitoriale, patti che esulano dal rapporto di lavoro, come ad esempio la convivenza con il datore di lavoro in caso di assunzione come domestico.

MINORENNE IMPIEGATO COME ANIMATORE

Rispondendo all’interpello n. 7/2015, il Ministero del Lavoro ha chiarito che non occorre la preventiva autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro per l’attività, da parte di un minore, di animatore, inteso come colui che ha il compito di prendersi cura degli ospiti nelle strutture ricettive organizzando attività sportive, giochi, balli di gruppo ed attività rivolte ai bambini nei mini club.

Secondo il Ministero, infatti, tale attività non rientra tra quelle di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e neanche tra quelle annoverabili nell’ambito del settore dello spettacolo.