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Distacco da Paesi Europei

Ultimo aggiornamento: 07/12/2016

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL DISTACCO

Come previsto dal D.M. del Lavoro del 10/08/2016, a decorrere dal 26/12/2016 le imprese situate negli altri Paesi della Comunità Europea che distaccano i propri dipendenti in Italia presso un’altra impresa , anche per somministrazione di lavoro, debbono darne comunicazione preventiva entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco.

La comunicazione deve avvenire per via telematica, previa registrazione,  tramite il portale www.lavoro.gov.it e deve riportare:

-          i dati identificativi del distaccante;

-          le date di inizio e fine distacco e la sua durata;

-          il luogo di svolgimento della prestazione;

-          i dati identificativi del soggetto distaccatario;

-          la tipologia dei servizi  e le generalità dei referenti dell’azienda distaccante.

Eventuali variazioni alla comunicazione iniziale possono riferirsi esclusivamente a dati non essenziali e vanno comunicate entro il quinto giorno successivo al loro verificarsi.

INCARICO PER COMUNICAZIONI E RAPPRESENTANZA

Il distaccante deve inoltre designare:

-  un referente effettivamente domiciliato in Italia, incaricato di ricevere atti e documenti, tenendo presente che, in mancanza, sarà presa a riferimento la sede legale dell’impresa distaccataria;

-  una persona, che può coincidere con il referente, munita di tutti i poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la contrattazione collettiva di secondo livello.

CONDIZIONI ECONOMICHE E NORMATIVE NEL DISTACCO

Ai lavoratori distaccati in Italia vanno applicate, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori occupati nella medesima zona del territorio Italiano. 

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Durante il distacco e nei due anni successivi al termine dello stesso  l’azienda distaccante è tenuta a conservare, con copia in lingua italiana, il contratto di lavoro e ogni altro documento relativo al rapporto, in particolare:

-    condizioni applicabili al contratto (Decreto Legislativo 152/1997);

-    cedolini paga recanti l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero;

-    documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni;

-    altre comunicazioni riguardanti il rapporto di lavoro;

-    certificato concernente la legislazione di sicurezza sociale applicabile.

DISTACCO PER LAVORI DI BREVE DURATA

Non vanno applicate le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, il distacco ha congiuntamente questi 3 requisiti:

  1. la durata non è superiore a 8 giorni;
  2. riguarda lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura.

Non rientra nelle attività del settore edilizio individuate nell'allegato A del decreto legislativo. 

RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL DISTACCATARIO

Nel distacco da altro Paese europeo trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso di somministrazione, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

In caso di distacco nell'ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 1676 CC Art. 1676 CC [265 Kb]