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Assegni Nucleo Familiare

A.N.F. per lavoratori dipendenti - Ultimo aggiornamento 19/06/2016

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI (vai)            COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (vai)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INPS (vai)              A.N.F PER LAVORATORI STRANIERI (vai)

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’AZIENDA (vai)  PERIODO DI VALIDITA’ DELLA DOMANDA (vai)

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE (vai)              NATURA DEL REDDITO PER IL DIRITTO AGLI A.N.F. (vai)

VARIAZIONI SUCCESSIVE DEL REDDITO (vai)         DOMANDA DI ASSEGNI ARRETRATI (vai)

RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO (vai)  QUANTIFICAZIONE DELL’ASSEGNO SPETTANTE (vai)

OPERAZIONI PER IL CALCOLO DEGLI A.N.F. (vai)     APPRENDISTI O STUDENTI FINO A 21 ANNI DI ETA’ (vai)

CESSAZIONE DEL RAPPORTO E A.N.F. ARRETRATI (vai)

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI

    Il datore di lavoro, in possesso della relativa documentazione, deve anticipare mensilmente la quota a carico INPS, recuperandola dal versamento dei contributi, quindi senza costi a suo carico.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

   Compongono il nucleo familiare:

  1. il lavoratore o la lavoratrice richiedente;
  2. il coniuge non legalmente e effettivamente separato;
  3. i figli ed equiparati minorenni conviventi.
Compongono inoltre il nucleo familiare, ma solo a seguito autorizzazione rilasciata dall’INPS su richiesta del/della dipendente:
  1. i figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati;
  2. i figli naturali, propri o del coniuge, riconosciuti dall’altro genitore;
  3. i figli del coniuge nati da un precedente matrimonio;
  4. i fratelli, le sorelle e/o nipoti collaterali;
  5. i nipoti minori a carico del dipendente se nonno o nonna;
  6. i familiari residenti all’estero nell’Unione Europea o in altri stati convenzionati;
  7. i minori affidati a strutture pubbliche;
  8. i maggiorenni invalidi al 100% (per costoro l’autorizzazione INPS occorre solo in mancanza della documentazione sanitaria).

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INPS

   Nei casi particolari sopra indicati l’autorizzazione va richiesta personalmente dal/dalla dipendente, che deve sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità presso la sede INPS competente per la sua residenza.

A.N.F. PER LAVORATORI STRANIERI

   Per i lavoratori stranieri i familiari possono essere considerati solo se residenti in Italia, come da Stato di Famiglia, oppure se residenti in uno Stato che abbia con l’Italia una apposita convenzione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'AZIENDA

         Oltre all’autorizzazione INPS per i casi particolari sopra citati, il/la dipendente deve consegnare al datore di lavoro

  • la domanda redatta su apposito modulo ANF/DIP;
  • uno Stato di Famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
Lo Stato di Famiglia può essere sostituito dall’autocertificazione contenuta nel modello ANF/DIP, e ciò vale anche per i lavoratori extracomunitari residenti in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 403/1998.
In questo caso occorre allegare al modello ANF/DIP la fotocopia di un documento di identità.
Modello ANF-DIP Modello ANF-DIP [185 Kb]

PERIODO DI VALIDITA’ DELLA DOMANDA

      La domanda presentata al datore di lavoro dà diritto a ricevere l’assegno dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Un periodo più breve di validità, oltre al caso di assunzione o di cessazione rapporto di lavoro, può essere determinato esclusivamente dall’inserimento di un nuovo familiare (es. nascita di un figlio) oppure dall’uscita di un familiare (es. compimento maggiore età da parte di un figlio).

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

   Per determinare l’entità dell’assegno il/la richiedente deve indicare nella domanda, per tutti i membri del nucleo familiare, il reddito conseguito nell’anno precedente al periodo di riferimento (esempio: reddito 2009 per il periodo 01/07/2010 – 30/06/2011).

Per le tipologie particolari di reddito occorre attenersi alle precisazioni fornite dall’INPS, che comunque escludono dal computo il Trattamento di Fine Rapporto percepito.

NATURA DEL REDDITO PER IL DIRITTO AGLI A.N.F.

       Una condizione essenziale per avere diritto all’assegno è che dell’intero reddito conseguito dai membri del nucleo familiare almeno il 70% sia costituito da reddito derivante da lavoro dipendente, da collaborazioni coordinate e continuative, da pensione o da altra prestazione previdenziale.

Se non vi fosse in assoluto reddito, cioè il reddito dell’intero nucleo familiare fosse uguale a zero, spetterebbe comunque l’assegno.

VARIAZIONI SUCCESSIVE DEL REDDITO

   Tenuto conto che si fa riferimento al reddito conseguito nell’anno precedente, non hanno alcuna conseguenza le variazioni di reddito successive.

Ad esempio: il dipendente continuerà a percepire l’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo anche se la moglie, disoccupata, dovesse iniziare a lavorare.

DOMANDA DI ASSEGNI ARRETRATI

   Il/la dipendente può richiedere gli assegni arretrati, per il periodo di lavoro prestato nell’azienda, limitatamente agli ultimi 5 anni. 

RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

   In caso di mancata richiesta dell’assegno nessuna responsabilità può essere addossata al datore di lavoro, perché costui non può conoscere la composizione del nucleo familiare del/della dipendente, i redditi percepiti da ciascun componente di tale nucleo né può escludere che l’assegno venga percepito dal coniuge della persona alle sue dipendenze.  

Il datore di lavoro ha solo l’obbligo, una volta ricevuta la domanda e la relativa documentazione, di anticipare l’assegno per conto dell’INPS nella misura spettante.

QUANTIFICAZIONE DELL’ASSEGNO SPETTANTE

   L’importo dell’assegno viene determinato in base alle tabelle in vigore dal 1 luglio di ogni anno, raffrontando il numero dei componenti il nucleo familiare alla data dell’inizio del periodo interessato ed il reddito conseguito dagli stessi:

  • nell’anno immediatamente precedente, se tale data è compresa nel periodo 1 luglio – 31 dicembre;
  • nel penultimo anno, se tale data è compresa nel periodo 1 gennaio – 30 giugno.  

OPERAZIONI PER IL CALCOLO DEGLI A.N.F.

               Per verificare se spettano e in tal caso in quale misura gli Assegni per Nucleo Familiare spettanti occorre:

A) calcolare il numero dei componenti di tale Nucleo considerando:

     - il/la dipendente che deve percepire gli assegni;
     - il coniuge non legalmente separato;
     - i figli di età inferiore a 18 anni;
     - altri familiari come da apposita autorizzazione INPS;

B) calcolare il totale dei redditi percepiti nell’anno precedente da tutti i componenti del Nucleo;

C) 
verificare che, dei suddetti redditi, quelli da lavoro dipendente o assimilato (da pensione, da collaborazione coordinata e continuativa, da borse di studio, da associazione in partecipazione ecc.) costituiscano almeno il 70% del totale, perché in mancanza non è possibile percepire gli assegni;

D)
controllare, tra le tabelle in allegato, quella correlata alla situazione familiare, incrociando la riga corrispondente alla fascia di reddito in cui si colloca l’importo di cui al punto B con il numero dei componenti di cui al punto A. 
 

APPRENDISTI O STUDENTI FINO A 21 ANNI DI ETA’

   Possono essere compresi nel nucleo familiare i figli di età compresa tra 18 e 21 anni a condizione che:

  1. siano studenti o occupati come apprendisti;
  2. nel nucleo familiare siano presenti più di 3 figli o equiparati che non abbiano compiuto 26 anni di età.
In questo caso, come precisato dalla circolare INPS n. 13/2007, occorre l’autorizzazione dell’Istituto.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO E A.N.F. ARRETRATI

   Il messaggio INPS n. 12790/2006 ha chiarito che, se un lavoratore ha diritto ad arretrati per Assegno Nucleo Familiare ma non risulta più in forza presso l'azienda dove aveva prestato servizio nel periodo interessato, tale azienda è comunque tenuta ad anticipargli l'importo corrispondente, salvo il caso in cui non abbia più una posizione previdenziale aperta con l'Istiituto.