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Prestazioni occasionali

Ultimo aggiornamento: 08/06/2010

NATURA DELLA PRESTAZIONE OCCASIONALE

La prestazione occasionale, prevista dall’articolo 2222 e successivi del Codice Civile, oltre che essere effettuata in piena autonomia, deve avere il carattere episodico e senza alcuna programmazione o organizzazione.

CONTRIBUTI E PREMI ASSICURATIVI

Il compenso per prestazioni occasionali non è soggetto a premi INAIL mentre, come precisato dalla circolare INPS n. 103/2004, è soggetto a contributi solo per la parte eccedente l’importo di euro 5.000 annui, considerando tutte le prestazioni se rese a più committenti dallo stesso lavoratore.
Ne consegue che il lavoratore dovrà informare il committente circa l’eventuale superamento, nell’anno solare, del limite di 5.000 euro di compenso.     
I contributi vanno calcolati con le stesse aliquote e denunciati con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
La circolare INPS n. 9/2004 precisa tuttavia che l’esenzione sui primi 5.000 euro annui di compenso si applica se la prestazione non prevede alcun coordinamento tra committente e lavoratore, perché in caso contrario verrebbe a configurarsi la cosiddetta mini co.co.co.

TRATTAMENTO FISCALE

Le prestazioni occasionali sono soggette alla ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 comma 1 del DPR 600/1973), sostituita da una ritenuta d’imposta del 30% per i non residenti, da versare tramite F24 con codice 1040 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
Come precisato dalla risoluzione n. 118/2001 dell’Agenzia delle Entrate, la ritenuta fiscale, in caso di prestazione di lavoro autonomo, va calcolata sul compenso al lordo della ritenuta previdenziale operata dal committente.

RIMBORSI SPESE

La risoluzione n. 69/E del 21/03/2003 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche eventuali rimborsi spese vanno assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20%.
In questo caso quindi l’imponibile fiscale differisce dall’imponibile contributivo, che non comprende i rimborsi spese.

LETTERA DI INCARICO

Pur non essendo obbligatoria, è consigliabile una preventiva lettera di incarico come da fac-simile.

RICEVUTA DEL COMPENSO

La ricevuta del compenso non comporta registrazioni nel Libro Unico del Lavoro e, se di importo superiore ad euro 77,46, va conservata dal committente con l’applicazione di una marca da bollo per euro 1,81.
Non esistono modelli ufficiali per la ricevuta, che può essere redatta come da fac-simile.

CERTIFICAZIONE ANNUALE

In base all’articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998 entro il 28 febbraio dell’anno successivo va consegnata al prestatore d’opera la certificazione relativa alle ritenute operate allo stesso.