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Trasferimento d'azienda

Ultimo aggiornamento: 08/12/2016

NOZIONE DI TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Secondo l’articolo 2112 del Codice Civile per trasferimento di azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità del’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compreso l’usufrutto o l’affitto d’azienda. Le disposizioni trovano applicazione anche al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Con sentenza n. 24972/2016 la Corte di Cassazione ha sancito che non costituisce trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. la mera assunzione di lavoratori in caso di cambio di soggetto appaltatore, se ciò non si accompagni anche ad un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

L’azienda cedente, se occupa più di 15 dipendenti, in base all’articolo 47 della Legge 428/1990 è tenuta a comunicare per iscritto il trasferimento, insieme all’azienda acquirente e almeno 25 giorni prima, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e ai i Sindacati di categoria che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo applicato.

In mancanza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali la comunicazione va inviata, direttamente o tramite l’associazione di categoria alla quale aderisce l’azienda cedente,  ai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

La nota Ministero del Lavoro n. 56 del 31/05/2001 ha individuato la data di registrazione dell’atto traslativo come riferimento per calcolare il periodo dei 25 giorni antecedenti.

La comunicazione deve riportare:

- la data o la data proposta del trasferimento;

- i motivi del programmato trasferimento d'azienda;

- le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;

- le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

La mancata osservanza dell’obbligo di informazione viene considerata condotta antisindacale ex articolo 28 della Legge 300/1970 e come tale sanzionata.

ESAME CONGIUNTO

In base all’articolo 47 della Legge 428/1990, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dei Sindacati dei lavoratori, le aziende cedente e acquirente debbono avviare con gli stessi un esame congiunto sul trasferimento.

La consultazione si intende esaurita se, dopo 10 giorni dal suo inizio, non si sia raggiunto un accordo.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA APPLICARE

Secondo il comma 3 dell’articolo 2112 del Codice Civile, al lavoratore deve continuare ad essere applicato il Contratto Collettivo nazionale, territoriale e aziendale in vigore nell'azienda cedente solamente nel caso in cui nell'azienda acquirente non venga applicato alcun Contratto Collettivo.

In caso contrario va applicato il Contratto Collettivo già esistente presso l'azienda aquirente, anche se più sfavorevole al lavoratore, come sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10614/2011.

SOLIDARIETA’ PER CREDITI DEL LAVORATORE

Il datore di lavoro cedente e il nuovo datore di lavoro sono obbligati in solido per i crediti che il lavoratore vanta all’atto del trasferimento.
Il lavoratore, tuttavia, può sollevare il datore di lavoro cedente da tale responsabilità, sottoscrivendo un accordo in sede sindacale o tramite la commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il trasferimento d’azienda non costituisce un giustificato motivo per il licenziamento del lavoratore che, ricevendo comunque una comunicazione al riguardo, può presentare la relativa impugnazione entro 60 giorni decorrenti dalla data del trasferimento.

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA

Il lavoratore può recedere dal rapporto per giusta causa, con diritto quindi all’indennità per mancato preavviso, nei 3 mesi successivi alla data del trasferimento, qualora le condizioni di lavoro risultassero sostanzialmente modificate rispetto alla situazione che esisteva presso l’azienda cedente.

CONTINUITA’ NEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI

Rispondendo all’interpello n. 20/2010, il Ministero del Lavoro ha precisato che, in caso di trasferimento di azienda, possono continuare ad essere applicati fino alla scadenza prevista gli sgravi contributivi di cui all’articolo 8 della legge 407/1990.
Il Ministero ha tuttavia precisato che debbono comunque sussistere, anche dopo il trasferimento, i requisiti previsti per lo sgravio concesso all’atto dell’assunzione, come ad esempio, nel caso di sgravio contributivo al 100%, la prestazione di lavoro nel territorio del Mezzogiorno oppure nell’ambito di una impresa artigiana.

DIPENDENTI CON QUALIFICA DI DIRIGENTE

La tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda riguarda anche i dirigenti.  
Va comunque tenuto presente che alcuni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, come ad esempio quelli dei dirigenti di aziende commerciali e dei dirigenti di aziende industriali, prevedono una tutela maggiore.

OBBLIGO DI TRASFERIMENTO DEL TFR ALL’INPS

Relativamente all’obbligo di trasferimento mensile del TFR maturato all’INPS:

  • la circolare INPS n. 70/2007 ha precisato che il nuovo datore di lavoro, se già tenuto al versamento del TFR, deve estendere tale operazione al TFR dei dipendenti acquisiti, anche se costoro provenissero da un’azienda non rientrante in tale obbligo;
  • il messaggio INPS n. 21062/2009 ha precisato che, nel caso opposto, il nuovo datore di lavoro, pur non tenuto al versamento del TFR per i dipendenti già in forza, deve comunque eseguire questa operazione per i dipendenti acquisiti da un’azienda rientrante in tale obbligo.   

COMUNICAZIONE TRAMITE UNILAV

Entro 5 giorni dal trasferimento, il nuovo datore di lavoro deve darne comunicazione al Centro per l’Impiego per via telematica.

DIVIETO DI TRASFERIMENTI FITTIZI

La sentenza n. 21711/2012 della Corte di Cassazione ha sancito che non configura una cessione di ramo d’azienda, ma una cessione del contratto, che necessita del consenso del singolo lavoratore, il trasferimento ad un altro datore di lavoro di un gruppo di dipendenti con mansioni eterogenee non collegate tra loro, che quindi non rappresenta un’entità economica con propria identità funzionalmente autonoma, destinata a rimanere tale dopo il trasferimento.

TRASFERIMENTO DEI SOLI LAVORATORI

La sentenza della Cassazione n. 23808/2011 ha sancito che la cessione di ramo d’azienda può limitarsi ai soli lavoratori in forza e non deve necessariamente comprendere beni immobili, macchinari, attrezzature e/o altri beni.