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Handicap dei figli

Ultimo aggiornamento 25/08/2018

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE

Ai sensi dell’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001, fino a tre anni di vita di un bambino portatore di un grave handicap, se non ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato, il genitore ha diritto, alternativamente:
  • al prolungamento del congedo parentale, percependo una indennità pari al 30% della retribuzione;
  • a permessi giornalieri nella misura dei cosiddetti permessi per allattamento.
Il diritto compete ad uno solo dei genitori, anche se se l’altro genitore è in una situazione lavorativa che non permette la fruizione del congedo o dei permessi.
Inoltre la fruizione del congedo o dei permessi non pregiudica il diritto al congedo previsto fino agli 8 anni di vita del bambino.
Con circolare n. 133/2000 l’INPS precisa, caso per caso, la decorrenza del congedo qualora uno dei genitori non abbia diritto all’astensione obbligatoria e/o facoltativa dal lavoro.

DOCUMENTAZIONE PER IL CONGEDO PROLUNGATO

In base alla circolare INPS 80/1995, per fruire del prolungamento del congedo parentale, il genitore deve presentare domanda presso l’Istituto stesso, allegando uno stato di famiglia o un’autocertificazione sostitutiva, un certificato di esistenza in vita del bambino e una attestazione dell’ASL circa il suo stato grave di handicap.
Non vanno comunque trasmessi all’Istituto eventuali documenti già consegnati in occasione della domanda di congedo parentale.
Copia della ricevuta di presentazione deve essere trasmessa al datore di lavoro.
Inoltre, se il richiedente è il padre, costui deve allegare alla documentazione:
  • una dichiarazione del datore di lavoro della madre del bambino, se costei avesse diritto all’assenza per maternità;
  • la documentazione attestante lo stato di unico affidatario, se ricorresse questa ipotesi.  

EROGAZIONE DELL’INDENNITA’

L’indennità per le assenze fino a tre anni di vita del bambino portatore di handicap viene anticipata dal datore di lavoro, che la recupera tramite compensazione con i contributi dovuti, indicando nel quadro D del modello DM10 il codice:
• L053 in caso di prolungamento del congedo parentale;
• L054 in caso di permessi giornalieri.

PERMESSI PER FIGLIO CON OLTRE 3 ANNI DI ETA’

Ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 151/2001 alternativamente il padre o la madre di un bambino affetto da grave handicap hanno diritto, mensilmente, a sei mezze giornate di permesso, fruibili anche continuativamente.
Questo a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno oppure, anche se ricoverato a tempo pieno, versi in stato di coma vigile e/o in situazione terminale (circolare INPS n. 90/2007) oppure debba lasciare il luogo di ricovero per visite specialistiche senza fruire della relativa assistenza (interpello Ministero del Lavoro n. 13/2009).
Il messaggio INPS n. 16866/2007 ha ammesso inoltre la fruizione dei permessi anche con frazionamento in ore, comunque entro un limite calcolato dividendo l’orario settimanale di lavoro per i giorni lavorativi settimanali e moltiplicando il risultato ottenuto per 3.
Inoltre se l’assistenza al figlio portatore di handicap:
  • viene prestata mensilmente ma non per tutti i giorni del mese, i 3 giorni di permesso vanno proporzionalmente ridotti:
  • non viene prestata abitualmente, compete 1 giorno di permesso ogni 10 giorni di assistenza, senza alcuna maturazione per le frazioni inferiori a 10 giorni.
In base alla circolare INPS n. 80/1995 i giorni di permesso possono essere riconosciuti anche al coniuge del portatore di handicap, purché convivente.
I giorni di permesso possono ripartiti tra i genitori, ai quali però non è consentito di fruirne contemporaneamente, come precisato dall'art. 24 della Legge 183/2010.
E' tuttavia ammessa la fruizione di un genitore durante il congedo parentale da parte dell’altro genitore .

PERMESSI PER FIGLIO MAGGIORENNE

In base all’articolo 42 del Decreto Legislativo 151/2001 la madre, o in alternativa, il padre lavoratore possono continuare a fruire dei permessi giornalieri, anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio portatore di handicap, purché costui sia convivente o venga assistito con continuità ed esclusiva.

INVALIDO CON GENITORE NON OCCUPATO

La circolare INPS n. 138/2001 ha chiarito che i permessi spettano al genitore dipendente del figlio portatore di handicap anche se l’altro genitore non ne ha diritto non svolgendo attività lavorativa.

DOCUMENTAZIONE PER I PERMESSI

Per fruire dei permessi, il lavoratore disabile deve presentare presso l’Istituto stesso apposita domanda su modello HAND 1, per figli minorenni, o HAND 2, per figli maggiorenni,   allegando una attestazione dell’ASL circa la gravità dell’handicap, se non presentata in precedenza.
Copia della ricevuta di presentazione deve essere trasmessa al datore di lavoro.
L’autorizzazione ha la validità di 12 mesi.

EROGAZIONE DELL’INDENNITA’

L’indennità per i permessi oltre tre anni di vita del bambino portatore di handicap viene anticipata dal datore di lavoro, che la recupera tramite compensazione con i contributi dovuti, indicando nel quadro D del modello DM10 il codice L056.

LUOGO DI LAVORO DEL FAMILIARE DELL’INVALIDO

Come precisato dalla circolare 28/1993 del Ministero del Lavoro il lavoratore che assiste con continuità un familiare entro il terzo grado portatore di handicap può opporsi ad un trasferimento e può scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, sempreché questa scelta non contrasti con motivate esigenze di organizzazione aziendale.

PERMESSI IN CASO DI ORARIO RIDOTTO

Il numero dei giorni di permesso spettanti per handicap va proporzionato in caso di:
  • lavoro a tempo parziale, con arrotondamento all’unità inferiore o superiore (circolare INPS n. 133/2000);
  • ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, considerando le giornate lavorate.

MATURAZIONE RATEI DURANTE I PERMESSI

Con messaggio n. 7014/2016 l’INPS richiama la circolare n.A/2006 prot.15/V/0002575 del 14.01.2006 del Ministero del Lavoro, secondo la quale, durante le assenze per permessi di cui all’art.33 L.104/92, maturano comunque le ferie e la 13ma mensilità, sempreché tali permessi non siano cumulati con il congedo parentale.

FRUIZIONE DEI PERMESSI IN SITUAZIONI PARTICOLARI

Il messaggio INPS n. 3114/2018 precisa le modalità di fruizione dei permessi o del congedo in presenza di particolari situazioni.