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Apprendistato di mestiere

Ultimo aggiornamento 01/06/2016

RIEPILOGO:

TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO (vai)                                    NATURA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO (vai)

AGEVOLAZIONI INPS DURANTE LA FORMAZIONE (vai)   AGEVOLAZIONI INPS DOPO L’APPRENDISTATO (vai)

RETRIBUZIONE MINIMA DELL'APPRENDISTA (vai)        LIMITI DI ETA’ NELL'APPRENDISTATO (vai)

LIMITI NUMERICI FINO AL 31/12/2012 (vai)                        LIMITI NUMERICI DAL 01/01/2013 (vai)

PERIODO DI PROVA NELL'APPRENDISTATO (vai)            LAVORO STRAORDINARIO DELL'APPRENDISTA (vai)

OBBLIGO DI FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA (vai)   DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO (vai)

APPRENDISTATO RIPETUTO NEL TEMPO (vai)                 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO (vai)

ASSENZE DURANTE L'APPRENDISTATO (vai)                   SUPERMINIMO NELL’APPRENDISTATO (vai)

APPRENDISTATO E PREMI INAIL (vai)                                 PARERE PREVENTIVO DELL’ENTE BILATERALE (vai)

FORMAZIONE IMPEDITA DA SITUAZIONI SPECIALI (vai) 

APPRENDISTATO TRAMITE SOMMINISTRAZIONE (vai)      ASSENZA DI CONTRATTO COLLETTIVO (vai)

TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

   L'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 167/2011 ha previsto 3 tipi di apprendistato:
A) per l'acquisizione di un titolo di studio, per giovani di età inferiore a 25 anni; 
B) di mestiere o professionalizzante per giovani tra i 18 e 29 anni di età;
C)
 di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post universitari e per la formazione di giovani ricercatori.

La Legge 99/2013 ha previsto la possibilità di trasformazione dell'apprendistato per l'acquisizione del titolo di studio, una volta conseguito tale titolo, in apprendistato di mestiere o professionalizzante.
Possono anche essere assunti come apprendisti, indipendentemente dall'età, i lavoratori licenziati e iscritti alle liste di mobilità.
Come precisato dalla circolare n. 29/2011 del Ministero del Lavoro, per questi ultimi sono previsti gli sgravi contributivi previsti dalla Legge n. 223/1991.

Quello che è più utilizzato dai datori di lavoro è l’apprendistato di mestiere o professionalizzante.

NATURA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO

   Il Decreto Legislativo n. 167/2011 definisce l'apprendistato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Pur essendo il contratto a tempo indeterminato, tuttavia, sia il datore di lavoro che l'apprendista possono recedere dallo stesso al termine del periodo di formazione previsto.

AGEVOLAZIONI INPS DURANTE LA FORMAZIONE

    In base all'articolo 1, comma 773, della legge 296/2006, per tutta la durata dell’apprendistato i contributi INPS a carico del datore di lavoro ammontano al 10% della retribuzione imponibile.
La Legge 183/2011 ha stabilito lo sgravio totale di detti contributi, limitatamente ai primi 3 anni di rapporto, per le assunzioni dal 01/01/2012 al 31/12/2016, da parte di datori di lavoro che non occupano più di 9 dipendenti. 

 
Dal calcolo dei 9 dipendenti vanno esclusi:
  • gli apprendisti:
  • i lavoratori con contratto di inserimento o di reinserimento;
  • i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti.
Il numero dei lavoratori a tempo parziale, inoltre, viene conteggiato proporzionalmente all'orario assegnato a ciascuno degli stessi.
La
circolare INPS n. 22/2007 ha chiarito che, in caso di assunzione di un apprendista già parzialmente formato presso un’altra azienda, nel calcolo del biennio di riduzione del contributo va considerato il precedente rapporto di lavoro.
Il messaggio INPS n. 20123/2012 ha precisato inoltre che lo sgravio compete nel limite previsto per gli aiuti di stato "de minimis", per cui il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare una dichiarazione con la quale attesta di averne diritto tramite il cassetto previdenziale.
Tale dichiarazione deve riportare, oltre alla data di assunzione del lavoratore, l’importo dello sgravio complessivo che si presume nel triennio di apprendistato, ovvero, rispetto alla retribuzione prevista, l’1,50% per il primo anno, il 3% per il secondo anno e il 10% per il terzo anno.

LIMITI DI ETA’ NELL'APPRENDISTATO

         L'articolo 49 del Decreto Legislativo 276/2003 dispone che per l’apprendistato professionalizzante è prevista, all’atto dell’assunzione, un’età minima di 18 anni (17 per lavoratori già in possesso di qualifica professionale) e un’età massima di 29 anni (nel senso di 30 anni non ancora compiuti).

Come confermato dalla risposta data dal Ministero del Lavoro all'interpello n. 19/2016, possono essere assunti inolltre, indipendentemente dalla loro età, i lavoratori fruitori dell'indennità NASpI, DIS-COLL e ASDI. 

AGEVOLAZIONI INPS DOPO L’APPRENDISTATO

             Secondo quanto previsto dall'articoplo 21 della Legge 56/1987, in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato il contributo ridotto del 10% compete per ulteriori 12 mesi.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 27/2008 ha precisato che l'agevolazione spetta anche se la trasformazione del rapporto avviene prima della data prevista per il raggiungimento della qualifica.
La sentenza n. 15055/2010 della Corte di Cassazione ha però escluso il prolungamento dell'agevolazione nel caso in cui al lavoratore venissero affidate mansioni diverse da quelle per le quali era stato formato durante il periodo di apprendistato.

 Ai sensi dell'art. 47, comma 7, del Decreto Legislativo 81/2015 l'agevolazione non spetta nel caso di apprendisti assunti oltre il limite di età in quanto fruitori dell'indennità NASpI, DIS-COLL e ASDI.

RETRIBUZIONE MINIMA DELL'APPRENDISTA

         In base all'articolo 2 del Decreto Legislativo 167/2011 ,i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro possono prevedere, per tutta la durata dell’apprendistato, alternativamente:

  •  l'inquadramento del lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello della qualifica da conseguire;
  • l'inquadramento al livello corrispondente alla qualifica da conseguire, ma con retribuzione ridotta in percentuale, elevabile gradualmente considerando l'anzianità di servizio.

LIMITI NUMERICI FINO AL 31/12/2012

   Ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 276/2003 si possono avere alle dipendenze tanti apprendisti quanti sono i lavoratori qualificati o specializzati, tuttavia se questi ultimi mancano o sono in numero non superiore a tre, il datore di lavoro può occupare contemporaneamente fino a tre apprendisti. 
La nota del Ministero del Lavoro n. 4584/2006 ha ammesso i soci lavoratori nel computo delle maestranze specializzate e qualificate. 

Per le aziende artigiane è previsto un limite numerico superiore.

LIMITI NUMERICI DAL 01/01/2013

   In base ai commi 16,17,18 dell’articolo 1 della legge n. 92/2012 e come confermato dalla circolare INPS n. 128/2012, dal 01/01/2013, è possibile l’assunzione di apprendisti direttamente o tramite somministrazione, in ogni caso entro il limite numerico di:

  • 3 apprendisti ogni 2 lavoratori specializzati in forza, se l’azienda occupa più di 9 dipendenti;      
  • tanti apprendisti quanti sono i lavoratori specializzati in forza, se l’azienda non occupa più di 9 dipendenti.

Inoltre, per le aziende che occupano più di 9 dipendenti, l’assunzione di apprendisti è possibile se nei 36 mesi precedenti risultano confermati almeno il 30% dei contratti di apprendistato venuti a scadere (50% dal 18/07/2015).

Dal computo vanno comunque esclusi i contratti non confermati in periodo di prova, per giusta causa o per dimissioni dell’apprendista.

E’ ammessa comunque l’assunzione di un solo apprendista in mancanza dei suddetti requisiti numerici.

Il contratto di apprendistato stipulato in violazione delle suddette regole viene automaticamente trasformato in un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.

PERIODO DI PROVA NELL'APPRENDISTATO

   La durata del periodo di prova è prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comunque non può superare i due mesi di calendario.

LAVORO STRAORDINARIO DELL'APPRENDISTA

   L’apprendista maggiorenne, ai sensi del Decreto Legislativo n. 66/2003, può prestare lavoro oltre l’orario contrattuale, negli stessi limiti previsti per i lavoratori qualificati.

OBBLIGO DI FORMAZIONE DELL'APPRENDISTA

   L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 167/2011 prevede la formazione a carico del datore di lavoro, purché integrata, per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, da corsi organizzati dalla Regione per un numero di ore non superiore a 120 in un triennio.

DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

    L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 167/2011 fissa la durata massima dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, comunque stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in 3 anni, elevata a 5 anni per le figure professionali dell'artigianato.
Rispondendo all'interpello n. 40/2011, il Ministero del Lavoro ha esteso la durata massima di 5 anni a quelle figure professionali che, pur contemplate in contratti collettivi esterni al settore artigianato, di fatto svolgono una attività artigianale, come ad esempio piccole attività commerciali che vendono prodotti di propria produzione, in particolare nel settore turistico.

La legge 92/2012 ha ripristinato la durata minima di 6 mesi per l’apprendistato, con esclusione delle attività stagionali.

APPRENDISTATO RIPETUTO NEL TEMPO

   E’ ammessa l’assunzione come apprendisti di giovani che già hanno fatto tale esperienza presso altri datori di lavoro, tuttavia, se la precedente formazione riguardava mansioni analoghe, il periodo di apprendistato andrà ridotto ai mesi mancanti per terminare la formazione.   

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO

                 Il rapporto di apprendistato può terminare: 

  • per disdetta, al termine del periodo previsto, da parte del datore di lavoro, che comunque  deve osservare il periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo di lavoro;
  • per dimissioni dell'apprendista in qualsiasi momento, osservando  il periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo di lavoro;
  • per licenziamento, prima della scadenza del contratto, se esiste una giusta causa o un giustificato motivo.
In base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 28 novembre 1973, l'apprendista licenziato prima della scadenza del contratto senza una giusta causa o un giustificato motivo rientra nella tutela reale o nella tutela obbligatoria prevista nei licenziamenti individuali.
La Legge 92/2012 ha inoltre previsto la mancata conferma a tempo indeterminato dell'apprendista al termine del periodo di formazione come uno dei casi di licenziamento individuale che obbligano al versamento del contributo ASPI. 
Relativamente alla decorrenza del preavviso e al trattamento contributivo dello stesso, il comma M dell'art. 2 del Decreto Legislativo 167/2011 recita:  possibilita' per le  parti  di recedere  dal  contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione  ai  sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel  periodo di preavviso  continua  a trovare  applicazione  la disciplina  del contratto di  apprendistato.

ASSENZE DURANTE L'APPRENDISTATO

   La circolare n. 196/1959 del Ministero del Lavoro ha precisato che i periodi di assenza con conservazione del posto di lavoro, come ad esempio in quelli di gravidanza o puerperio, richiamo alle armi, malattia, infortunio, interrompono l'apprendistato, per cui il raggiungimento della qualifica, in questi casi, viene posticipato rispetto alla scadenza prevista.
Tale tesi, almeno per la parte relativa alla maternità e ai congedi parentali, è stata confermata dal messaggio INPS n. 6827 del 2010
La sentenza della Cassazione, sezione Lavoro n. 20357/2010 ha però precisato che, in questi casi, il prolungamento del periodo di apprendistato deve essere comunicato al lavoratore spiegandone le ragioni e precisando la nuova scadenza.  
L'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 167/2011 ha demandato alla contrattazione collettiva il compito di individuare i casi di assenza involontaria dal lavoro, per periodi superiori a 30 giorni, che determinano il prolungamento del periodo di apprendistato.
 

SUPERMINIMO NELL’APPRENDISTATO

   L'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 167/2011 vieta la retribuzione a cottimo per l'apprendista.
Con risposta all’interpello n. 13/2007 il Ministero del Lavoro aveva già precisato che, con l’articolo 49, comma 4,  lettera B del Decreto Legislativo 276/2003, era stata vietata l’applicazione di tariffe di cottimo ad un apprendista, perché potevano procurargli un danno economico, tenuto conto della sua minore capacità produttiva rispetto ad un lavoratore qualificato.

Tuttavia questa risposta all'interpello aveva ammesso la validità di voci retributive fisse non riconducibili ad un risultato produttivo.

APPRENDISTATO E PREMI INAIL

   La retribuzione degli apprendisti non costituisce imponibile per i premi INAIL, ad eccezione degli assunti dalle liste di mobilità per cui il premio va pagato per intero, come precisato dalla nota INAIL n. 1100/2012.

PARERE PREVENTIVO DELL’ENTE BILATERALE

   Rispondendo all’interpello n. 16/2012 il Ministero del Lavoro ha chiarito che il mancato parere  preventivo dell’Ente Bilaterale non fa venir meno la validità del rapporto di apprendistato, salvo il caso in cui il datore di lavoro sia iscritto alla organizzazione che ha stipulato il relativo contratto collettivo oppure il caso in cui esista al riguardo una norma emanata dalla regione territorialmente competente. 

FORMAZIONE IMPEDITA DA SITUAZIONI SPECIALI

   Rispondendo all'interpello n. 16/2012, il Ministero del Lavoro ha precisato che, se al termine del periodo di formazione  è in atto una situazione ostativa al licenziamento come matrimonio, gravidanza, congedo parentale, infortunio o malattia, il rapporto di lavoro con l’apprendista non potrà essere risolto se non al momento in cui verrà meno tale situazione.

APPRENDISTATO TRAMITE SOMMINISTRAZIONE

   Come confermato dalla circolare INPS n. 128/2012, dal 01/01/2013 è possibile avere un rapporto di apprendistato in somministrazione, a condizione tuttavia che il relativo contratto sia a tempo indeterminato.

ASSENZA DI CONTRATTO COLLETTIVO

   Rispondendo all’interpello n. 4/2013, il Ministero del Lavoro ha precisato che possono instaurare rapporti di apprendistato anche i datori di lavoro che non applicano un Contratto Nazionale di Lavoro (ad esempio perché operano in un comparto per il quale non è stato stipulato un Contratto Collettivo oppure perché regolano il rapporto di lavoro con i propri dipendenti sulla base di contratti individuali) ovvero che applicano un contratto collettivo che non contiene una specifica disciplina del rapporto di apprendistato.