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INAIL premi assicurativi

Ultimo aggiornamento: 10/03/2015

LAVORATORI ASSICURATI ALL'INAIL

Come previsto dal D.P.R. n. 1124/1965, l’I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è l’ente presso il quale obbligatoriamente debbono essere assicurati i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci delle società se prestano la loro attività a favore delle stesse, gli associati in partecipazione, gli artigiani, i familiari che collaborano con il datore di lavoro. 
La circolare INAIL n. 22/2002 chiarisce i criteri per stabilire l'esistenza o meno dell'obbligo di assicurazione per soci o amministratori di società.    

LAVORATORI NON SOGGETTI AD INAIL

Essendo obbligatorio assicurare anche attività a scarso rischio di infortunio, come ad esempio l’uso di elaboratori o di fotocopiatrici, sono pochi i casi di lavoratori non soggetti ad INAIL.
I casi più ricorrenti sono quelli degli amministratori che si limitano alla verifica periodica dei bilanci o, come precisato dalla nota INAIL del 31/03/2003, degli insegnanti che non usano alcun macchinario e non effettuano con gli alunni esercitazioni pratiche.
Relativamente invece ai praticanti di studi professionali l'Inail, con nota 9 luglio 2004, rispondendo ad un quesito proposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, ha affermato che qualora il rapporto di addestramento venga svolto in modo gratuito, il rapporto non è sottoposto alla tutela assicurativa obbligatoria e quindi il professionista non deve porre in essere alcun adempimento in questo senso.

POLIZZE ASSICURATIVE

A differenza dei contributi INPS, per i quali i lavoratori sono distinti in base alla qualifica (dirigenti, impiegati, operai ecc.) o al tipo di rapporto (subordinato o di collaborazione), presso l’INAIL i lavoratori sono assicurati in base al lavoro effettivamente svolto e quindi al rischio di infortunio al quale sono soggetti (es. uso di macchine per ufficio, uso di automobile, lavori di magazzino ecc.).

DENUNCIA DI ESERCIZIO

Il datore di lavoro o committente deve denunciare all’INAIL i propri dati contestualmente all’inizio dei lavori.
Gli sarà quindi assegnato dall’Istituto un “codice ditta” ed una o più P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) per ciascuna sede operativa.
All’interno di ogni P.A.T. ogni tipo di lavorazione sarà quindi abbinata ad una delle “voci di tariffa” elencate nel Decreto Ministeriale del 12/12/2000, modificato dal Decreto Ministeriale del 30/03/2009.    

VARIAZIONI ALLA DENUNCIA DI ESERCIZIO

Il datore di lavoro o committente deve denunciare all’INAIL, nel termine di 30 giorni, le variazioni dei propri dati identificativi o l’inizio di nuove attività lavorative o la cessazione di quelle già esistenti.  

CALCOLO DEL PREMIO

Ad ogni voce di tariffa corrisponde il tasso contemplato nel Decreto Ministeriale del 12/12/2000 modificato dal Decreto Ministeriale del 30/03/2009, che deve essere applicato sulla retribuzione imponibile.
Tale retribuzione per i dipendenti e i collaboratori, salvo casi particolari, è la stessa sulla quale vengono calcolati i contributi INPS, mentre per i soci e gli artigiani è un importo convenzionale che viene fissato ogni anno.

LAVORAZIONI PROMISCUE

E’ consentito l’abbinamento della retribuzione a due o più voci di tariffa se viene svolta una attività promiscua, in percentuale rispetto ad ognuna delle lavorazioni.
Ad esempio la retribuzione di un impiegato amministrativo anche addetto a viaggi con automobile potrebbe essere assoggettata per il 70% al tasso per “uso macchine elettrocontabili” e per il 30% al tasso per “uso di autoveicoli”.  

RISCHIO AMBIENTALE

Come precisato dalla circolare INAIL n. 24/1994, coloro che, pur non partecipando materialmente ad un lavoro, sovrintendono coloro che lo eseguono (es. un capocantiere) oppure svolgono un lavoro meno rischioso  nello stesso ambiente (es. l’impiegato addetto alla fatturazione all’interno di un magazzino) si intendono esposti allo stesso tipo di rischio e quindi debbono essere assicurati in tal senso.

USO OCCASIONALE DI UN AUTOVEICOLO

Come previsto dal comma 9 dell’articolo 4 del D.P.R. n. 1124/1965, la guida di un veicolo a motore va assicurata all’INAIL solo se non è occasionale.
L’occasionalità non viene determinata dalla frequenza nel tempo ma dalla mancanza di programmazione.
Ad esempio, per un impiegato amministrativo che raramente è stato inviato in automobile in una località vicina ma non servita da mezzi pubblici :
  • l’uso di automobile non era occasionale e quindi andava assicurato con apposita voce di tariffa se questi viaggi, pur rari, erano stati programmati;
  • l’uso di automobile era occasionale e quindi non andava assicurato con apposita voce di tariffa se questi viaggi non erano stati previsti ma scaturivano da situazioni di emergenza.

ANTICIPO PREMIO ALL’ATTO DELLA ISCRIZIONE

Essendo il premio calcolato sulle retribuzioni dell’intero anno, all’apertura delle Posizioni Assicurative si segnalano all’INAIL le retribuzioni che si presume matureranno nell’anno per ogni tipo di lavorazione e l’Istituto, applicando i relativi tassi, chiede il pagamento tramite modello F24 di un anticipo, definito rata.

VERSAMENTO DEL PREMIO NEGLI ANNI SUCCESSIVI

Entro il 16 febbraio, si procede all’autoliquidazione del premio, che consiste:
  • nella denuncia salari, vale a dire nella comunicazione all’INAIL delle retribuzioni imponibili per ogni voce di tariffa maturate nell’anno precedente;
  • nel pagamento tramite F24.

L’importo da pagare è calcolato sommando il saldo, o regolazione, tra il premio effettivamente dovuto e quanto già anticipato per l’anno terminato, e l’acconto, o rata, per l’anno appena iniziato.

ANTICIPO DEL PREMIO (RATA)

L’anticipo, o rata, compreso nell’importo che si paga entro il 16 febbraio è calcolato sulle stesse retribuzioni dell’anno precedente.
E’ possibile tuttavia chiedere all’INAIL il pagamento di un anticipo calcolato su retribuzioni presunte di minore entità a fronte di situazioni particolari, come la diminuzione del personale dipendente, l’imminente messa in liquidazione della società ecc. 

OSCILLAZIONE DEL TASSO

Come previsto dall’articolo 22 del Decreto Ministeriale del 12/12/2000, annualmente, dopo i primi 2 anni di attività, per i tassi INAIL è prevista una oscillazione in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo del 30%, in base al rapporto rilevato tra le retribuzioni denunciate e i casi di infortunio avvenuti.
L’Istituto fornisce entro il 31 dicembre dell’anno precedente una comunicazione al riguardo. 

ISTANZA PER RIDUZIONE DEL TASSO

Entro il 31 gennaio di ogni anno è possibile chiedere una riduzione fino al 10%, aggiuntiva a quella eventuale derivante dall’oscillazione del tasso, se sono stati effettuati nell’anno precedente interventi migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro.

RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL PREMIO

Mentre per i lavoratori dipendenti il premio INAIL è a completo carico del datore di lavoro, nel caso di collaborazioni coordinate e continuative il committente può rivalersi nei confronti del collaboratore, tramite trattenuta sul compenso, in misura pari ad un terzo del premio dovuto.

DENUNCIE PER CANTIERI EDILI

L’articolo 10, comma 6, del Decreto Ministeriale del 12/12/2000 ha disposto che il datore di lavoro può essere esentato dalla denuncia di lavori edili, stradali, idraulici e affini che:
  1. non comportano l’impiego di più di 5 persone;
  2. non hanno una durata prevista superiore a 15 giorni;
  3. si riferiscono ad una lavorazione per la quale già si pagano i remi assicurativi.

ASSICURAZIONE PER SILICOSI E ASBESTOSI

Come previsto dall’articolo 153 del D.P.R. 1124/1965 e dalla Legge n. 780/1975, ricorre l’obbligo dell’assicurazione all’INAIL del rischio per silicosi e/o asbestosi per le lavorazioni elencate nella tabella 8 allegata al Testo Unico a favore dei lavoratori esposti alle inalazioni di silice libera o di amianto, purché siano presenti ambedue queste condizioni:
  1. la ricorrenza di lavori silicotigeni: lavori nelle miniere; lavorazioni consistenti nella frantumazione, macinazione, manipolazione di rocce; nella produzione di mole e di laterizi; lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche o meccaniche nei quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera;
  2. l’esposizione all'inalazione di silice libera in concentrazione tale da determinare il rischio.
Per alcune voci di tariffa è stata prevista l’esclusione dal rischio o il preventivo accertamento per l’esistenza del rischio.

ASSICURAZIONE PER APPARECCHI RADIOLOGICI

La Legge n. 93/1958 ha previsto l’obbligo di assicurazione a favore dei medici che sono esposti ai rischi legati all’uso di raggi X e delle sostanze radioattive.
In base al D.P.R. n. 1055/1960 e al successivo orientamento della giurisprudenza vanno assicurati:
  • il medico radiologo che debba essere presente nei luoghi dove sono operanti le attrezzature mediche per gli esami a raggi X;
  • gli odontoiatri che fanno uso, a scopo diagnostico, di attrezzature radiologiche, a prescindere dalla entità del rischio di contrarre effettivamente malattia a seguito dell'esposizione alle radiazioni e anche se l'utilizzazione delle attrezzature radiologiche è occasionale.
L’obbligo assicurativo è a carico sia dei possessori di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso, sia di coloro che, producendo o commercializzando tali apparecchi, effettuano operazioni di collaudo o prova avvalendosi dell’opera di medici.

INAIL PER CALL CENTER IN USCITA

La nota INAIL n. 5941/2010 ha precisato che, nell'ambito del telemarketing,  i lavoratori che, per telefonate in uscita, utilizzano telefoni a linea fissa in assenza di connessione a centralini o a postazioni automatizzate (out bound) debbono essere assicurati contro gli infortunio sul lavoro. 

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI (D.N.A.)

Come disposto dall’art. 39, comma 8, della Legge n. 133/2008, l’obbligo di comunicazione preventiva di inizio rapporto, quando non è previsto nei confronti del Centro per l’Impiego, va espletato tramite comunicazione preventiva all’I.N.A.I.L.

 Rientrano in tale casistica:

  • i collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
  • i coadiuvanti delle imprese commerciali
  • i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

ASSICURAZIONE DEL SOCIO UNICO

Nella risposta fornita ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, come da allegato, l'INAIL ha confermato l'obbligo di assicurazione del socio amministratore unico con pieni poteri nei confronti della società per cui opera, semprechè ovviamente esplichi mansioni soggette al rischio di infortunio.