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Trattam. Fine Rapporto

Ultimo aggiornamento 16/05/2017

DEFINIZIONE

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato istituito dalla Legge n. 297 del 29 maggio 1982 ed è una competenza, a carico del datore di lavoro, che il lavoratore dipendente matura mensilmente ma che riscuote solo al termine del rapporto di lavoro.  

CALCOLO DEL TFR

Il TFR viene calcolato mensilmente dividendo la retribuzione utile per 13,5 e sottraendo dal risultato la ritenuta per contributo aggiuntivo.
Ogni anno, inoltre, va aggiunta la rivalutazione del TFR esistente al 31/12 dell’anno precedente.

RETRIBUZIONE UTILE

La retribuzione utile, da calcolare mensilmente e da dividere per 13,5, è costituita da tute le somme erogate al dipendente, in denaro o in natura, escludendo quanto corrisposto a titolo occasionale o a titolo di rimborso spese.
La Legge ha comunque previsto che i contratti collettivi di lavoro possono indicare quali sono le voci retributive da includere o escludere dal calcolo della retribuzione utile.
Nel caso di inizio, termine o sospensione del rapporto di lavoro durante il mese:
  • va calcolata la retribuzione utile spettante per l’intero mese se il rapporto ha una durata superiore a  14 giorni di calendario;
  • non matura retribuzione utile se il rapporto ha una durata inferiore 15 giorni di calendario.
Nei casi di assenza dal lavoro con diritto all’integrazione salariale (ad esempio per malattia, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa, riposi per allattamento, permessi per handicap, congedo matrimoniale, cassa integrazione guadagni) la retribuzione utile è quella che il dipendente avrebbe maturato se fosse stato presente al lavoro.
Se la contrattazione collettiva non dispone diversamente, vanno calcolati nella retribuzione utile:
  • il controvalore dell'uso personale dell'automobile aziendale, comprese le spese di assicurazione ed accessorie nonchè polizze assicurative ecentualmente pagate dal datore di lavoro (sentenza della Cassazione n. 15129/2012);
  • il valore dell'alloggio messo a disposizione del lavoratore per esigenze personali e dei familiari (sentenza della Corte di Cassazione n. 11644/2004) sia tramite l'erogazione di un contributo mensile (sentenza della Cassazione n. 4341/2005) che tramite comodato gratuito o con pagamento del canone di locazione (sentenza della Cassazione n. 3914/1987);
  • l'indennità sostitutiva della mensa (sentenza della Cassazione n. 14198/2001);

La sentenza n. 17248/2015 della Corte di Cassazione ha sancito invece che, salvo diversa disposizione del Contratto Collettivo applicato, l'indennità per mancato preavviso e le ferie non godute e liquidate all'atto della cessazione del rapporto non concorrono a formare la retribuzione utile per il Trattamento di Fine Rapporto.

RITENUTA PER CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

La ritenuta per contributo aggiuntivo è pari allo 0,50% dell’imponibile sul quale vengono calcolati i contributi.
Se tuttavia il datore di lavoro beneficia di sgravi contributivi, l’aliquota dello 0,50%, è ridotta in proporzione a tali sgravi.

RIVALUTAZIONE DEL TFR

Al termine di ogni anno il TFR a credito del lavoratore al 31 dicembre dell’anno precedente va rivalutato con una aliquota che si ottiene sommando all’1,50% i 3/4  della percentuale di aumento accertata dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.  
La rivalutazione va calcolata anche nel momento della cessazione del rapporto di lavoro e in questo caso:
  • se il rapporto è terminato nei primi 14 giorni del mese va preso in considerazione l’indice determinato dall‘ISTAT alla fine del mese precedente;
  • se il rapporto è terminato nei giorni successivi va preso in considerazione l’indice determinato dall’ISTAT alla fine del mese stesso.

TASSAZIONE SEPARATA DEL TFR

Sul TFR non sono dovuti i contributi ma, al momento della sua erogazione, va operata una tassazione “separata”, diversa dalla tassazione “ordinaria” che si applica mensilmente sulla retribuzione. 
Il calcolo è piuttosto complesso, comunque è impostato in modo che il peso della ritenuta fiscale sia direttamente proporzionale all’importo medio di TFR maturato mensilmente.  

TASSAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE

Dal 1 gennaio 2015 la rivalutazione annuale del TFR viene assoggettata ad una ritenuta del 17%, che viene detratta a fine anno dal TFR accantonato per il lavoratore.
Il datore di lavoro deve versare questa ritenuta, per tutti i suoi dipendenti, tramite il modello F24 in due fasi:
  • entro il 16 dicembre dell’anno di maturazione con il codice tributo 1712 a titolo di acconto, calcolando il 90% di quanto versato per l’anno precedente per lo stesso motivo, salvo prevedere una diminuzione dell’importo dovuto (ad esempio per una riduzione dei dipendenti in forza);
  • entro il 16 febbraio dell’anno successivo, una volta quantificata con esattezza la rivalutazione maturata, con il codice tributo 1713 a titolo di conguaglio.
 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro la ritenuta va operata al momento del pagamento del TFR e va versata con il codice tributo 1712 entro il 16 dicembre o, se la cessazione avviene nel mese di dicembre, con il codice 1713 entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

TFR NEL PERIODO DI PROVA

Il TFR matura anche durante il periodo di prova e quindi va corrisposto, in caso di esito negativo, se il periodo ha superato 14 giorni di calendario.

TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL TFR

Il termine per il pagamento del TFR è fissato dai Contratti Collettivi di Lavoro e generalmente, a causa del tempo occorrente all’ISTAT per calcolare e comunicare l’indice di aumento mensile dei prezzi, è fissato nei 45 giorni successivi a quello di fine rapporto

FONDO DI GARANZIA TFR

Presso l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) viene gestito un fondo che eroga ai dipendenti il TFR in luogo del datore di lavoro se costui, al termine del rapporto, risulta fallito o comunque dichiarato insolvente.   

FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS

Come confermato dalla circolare INPS n. 70/2007, i datori di lavoro che nell’anno 2006 hanno occupato un numero medio di dipendenti superiori a 49 dal 1 gennaio 2007 debbono versare mensilmente le quote di Trattamento di Fine Rapporto maturate ad un apposito fondo istituito presso l’Istituto.
Essi debbono comunque corrispondere ai lavoratori dimissionari o licenziati il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni sullo stesso quando ne avessero diritto, recuperando la parte già versata all’INPS tramite compensazione con il versamento di contributi dovuti.
Come precisato dal messaggio INPS n. 6509/2014, il TFR corrisposto può essere portato a conguaglio con i contributi dovuti fino a concorrenza degli stessi, senza quindi la possibilità di generare un UNIEMENS a credito dell'azienda.  
Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31/12/2006 si prende in considerazione la media del numero di dipendenti occupati nell’anno solare di inizio attività.

AUMENTO O DIMINUZIONE DEL NUMERO DI DIPENDENTI

La circolare INPS n. 70/2007 ha precisato che le variazioni del numero dei dipendenti successive al 31/12/2006 non influiscono sull’obbligo o meno del versamento del T.F.R.; la situazione al riguardo rimane pertanto quella esistente al 01/01/2007 anche qualora il numero in questione salisse oltre la soglia dei 49 dipendenti o, al contrario, scendesse al di sotto dei 50 dipendenti.

TFR E CONGEDO PER ASSISTENZA A DISABILE

Il messaggio INPS n. 13013/2011, riferendosi alle aziende tenute al versamento  del Trattamento di Fine Rapporto al Fondo di Tesoreria, ha chiarito che il T.F.R. non matura durante il congedo dal lavoro per assistenza a disabili, anche se al riguardo viene erogata al lavoratore la relativa indennità.

ACCORDO INDIVIDUALE PER TFR MAGGIORATO

L'art. 2120 del Codice Civile, relativamente al Trattamento di Fine Rapporto, recita “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali”. Ne consegue la possibilità di pattuire, tra datore di lavoro e lavoratore, la maturazione del T.F.R. in misura maggiore rispetto a quella prevista dalla Legge.