Preavviso di licenziamento | LAVORO in SINTESI
Home » Preavviso di licenziamento

Preavviso di licenziamento

Ultimo aggiornamento: 27/10/2011

PERIODO MINIMO CONTRATTUALE

I Contratti Collettivi di Lavoro stabiliscono, in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio, un periodo minimo di preavviso con il quale il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la cessazione del rapporto per licenziamento.
Spesso i Contratti Collettivi di Lavoro stabiliscono un periodo diverso rispetto al periodo di preavviso dovuto dal lavoratore in caso di sue dimissioni.
Ai sensi dell’articolo 10 del Regio Decreto Legge n. 1825/1924 per gli impiegati il periodo di preavviso deve decorrere dall’inizio o dalla metà del mese e tale disposizione può essere prevista anche per altre categorie di lavoratori dai Contratti Collettivi di Lavoro.
In questi casi il datore di lavoro può comunque comunicare il licenziamento in un diverso giorno del mese, tuttavia, per individuare la data di cessazione del rapporto di lavoro, dovrà considerare come inizio del periodo di preavviso l’inizio o la metà del mese immediatamente successivo alla comunicazione.

A titolo di esempio, se il giorno 7 aprile viene comunicato il licenziamento ad un lavoratore che ha diritto a 30 giorni di preavviso, il rapporto di lavoro dovrà cessare il 15 maggio, ovvero 30 giorni dopo il 15 aprile.

INDENNITA’ PER MANCATO PREAVVISO

Ai sensi dell’articolo 2121 del Codice Civile, il calcolo dell’indennità per mancato preavviso deve considerare tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo, come ad esempio le mensilità aggiuntive e la media delle provvigioni o dei premi di produzione, nonché il valore della retribuzione in natura riconosciuta al lavoratore, come ad esempio vitto, alloggio e l’uso promiscuo dell’automobile aziendale.
I Contratti Collettivi di Lavoro possono prevedere anche ulteriori elementi, come ad esempio il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dirigenti di aziende commerciali, che prevede l’inserimento del rateo di ferie nel calcolo dell’indennità per mancato preavviso.

INDENNITA’ PREAVVISO E VARIAZIONI RETRIBUTIVE

La sentenza della Corte di Cassazione n. 14646/2001, ha sancito che anche in caso di corresponsione dell’indennità per mancato preavviso debbono essere riconosciuti al lavoratore i miglioramenti normativi ed economici, come ad esempio scatti di anzianità o aumenti per contrattazione collettiva, intervenuti durante il periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto e a cui fa riferimento tale indennità. 

MALATTIA DURANTE IL PREAVVISO

L’insorgere di una malattia sospende la decorrenza del periodo di preavviso:

  • sino alla scadenza del periodo di comporto (sentenza della Corte di Cassazione n. 17334/2004);
  • anche nel caso in cui il lavoratore non abbia comunicato nei termini lo stato morboso, essendo comunque applicabili in questo caso le relative sanzioni disciplinari (sentenze della Corte di Cassazione n. 9896/2003 e n. 6763/1987);
  • anche in caso di licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore (sentenza della Corte di Cassazione n. 10272/2003);
  • anche in caso di licenziamento per raggiungimento dell’età pensionabile, salvo l’esistenza di una clausola contrattuale di risoluzione automatica del rapporto di lavoro (sentenze della Corte di Cassazione n. 8823/199 e n. 5596/1994).

PERMESSI RETRIBUITI PER LICENZIAMENTO

Alcuni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, come ad esempio quello del settore Autotrasporto Merci e Logistica, prevedono permessi retribuiti per la ricerca di un nuovo lavoro durante il periodo di preavviso per licenziamento.

INDENNITA’MANCATO PREAVVISO E INCIDENZA SUL TFR

Alcuni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, come ad esempio quello del settore Autotrasporto Merci e Logistica, prevedono l’incidenza dell’indennità per mancato preavviso nel calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

LICENZIAMENTO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’

La giurisprudenza più volte ha affermato che, nel caso di licenziamento per raggiungimento dell’età pensionabile comunicato al lavoratore in anticipo, rispettando il periodo di preavviso contrattuale, tale periodo decorre comunque dal giorno in cui l’età viene compiuta.

Il lavoratore licenziato, quindi, raggiunto il diritto alla pensione, deve proseguire il rapporto per il periodo di preavviso contrattuale o, in alternativa, deve ricevere l’indennità sostitutiva.

INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO

Come da circolare INPS n. 74/2008, l’indennità per mancato preavviso non fa parte dei crediti del lavoratore rimborsabili dal fondo di garanzia in caso di accertata insolvenza del datore di lavoro.

LICENZIAMENTO PER INIDONEITA’ AL LAVORO

La sentenza della Corte di Cassazione n. 7531/2010 ha sancito che in caso di licenziamento per sopravvenuta inabilità, da parte del lavoratore, a svolgere il suo compito, con contestuale impossibilità ad affidargli mansioni alternative, non è dovuta allo stesso l’indennità per mancato preavviso, salvo diversa disposizione del Contratto Collettivo di Lavoro

MANCATO PREAVVISO E TUTELA OBBLIGATORIA

La sentenza della Corte di Cassazione n. 22127/2006 ha chiarito che, se il lavoratore viene licenziato con effetto immediato senza giusta causa e giustificato motivo, mentre nel caso di tutela reale il suo reintegro al lavoro è incompatibile con l’indennità per mancato preavviso di licenziamento, tale indennità è comunque dovuta nel caso di tutela obbligatoria, perché lo risarcisce del danno derivante dall’assenza di un periodo di tempo utile a cercare un nuovo lavoro e quindi non va confusa con quanto a lui dovuto a titolo di indennizzo ai sensi dell’articolo 2 della Legge 604/1966.