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Trasferimento del dipendente

Ultimo aggiornamento: 28/10/2017

FONTE NORMATIVA DEL TRASFERIMENTO

Il trasferimento è previsto dall’articolo 2103 del Codice Civile e consiste nella modifica definitiva del luogo di lavoro assegnato al dipendente, derivante da comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.

CONSENSO DEL LAVORATORE AL TRASFERIMENTO

La circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro ha precisato che nella generalità dei casi il trasferimento, configurando l’esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro, non necessita del consenso del lavoratore.

Oltre ad eventuali disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro, tuttavia, è necessario il consenso:

  • del lavoratore disabile o del lavoratore che assiste un familiare disabile, in caso di loro trasferimento, come previsto dall’art. 33 della Legge 104/1992;
  • del dipendente chiamato a ricoprire funzioni pubbliche elettive, in caso di suo trasferimento, come previsto dall’art. 78 del Decreto Legislativo 267/2000;
  • dell’associazione sindacale, in caso di trasferimento di un lavoratore suo dirigente, come previsto dall’art. 22 dello statuto dei lavoratori.    

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL TRASFERIMENTO

La normativa non prevede l’obbligo, per la  comunicazione di trasferimento, né  di una forma scritta né di un periodo di preavviso.

Queste modalità, tuttavia, vengono regolate spesso dai Contratti Collettivi di Lavoro.

MOTIVAZIONI DEL TRASFERIMENTO

In mancanza di una normativa al riguardo, in giurisprudenza si è consolidato il principio per cui il lavoratore, come previsto in materia di licenziamento dall’art. 2 della Legge 604/1966, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento può chiederne i motivi, con l’obbligo da parte del datore di lavoro di rispondere entro i successivi 7 giorni.

La sentenza n. 27/2001 della Corte di Cassazione ha comunque chiarito che è sufficiente l’esistenza di ragioni produttive e organizzative per giustificare il trasferimento del lavoratore, che quindi non necessariamente deve risultare inevitabile per essere valido.

La sentenza n. 14875/2011 della Corte di Cassazione ha invece precisato che il trasferimento di un lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare è legittimo se motivato da ragioni tecniche e organizzative.

La sentenza n. 24260/2013 della Corte di Cassazione ha confermato che il datore di lavoro non è tenuto a specificare i motivi del trasferimento nel momento della sua comunicazione, ma solo se riceve una richiesta in tal senso da parte del lavoratore.

IMPUGNAZIONE DEL TRASFERIMENTO

L’articolo 32 della Legge 183/2010 (cosiddetto collegato al lavoro) ha stabilito in 60 giorni  dalla data di ricevimento della comunicazione di trasferimento il periodo utile, da parte del lavoratore, per impugnarlo.

RIMBORSO DELLE SPESE PER TRASFERIMENTO

In mancanza di una normativa al riguardo, sono i Contratti Collettivi di Lavoro che possono stabilire eventuali rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore o dai suoi familiari a causa del trasferimento.

Il comma 7 dell’art. 51 del D.P.R. 917/1986 ha previsto l’esenzione contributiva e fiscale, nella misura del 50%, delle indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti nei limiti di:


  • euro 1.549,37 se il trasferimento avviene nell’ambito del territorio nazionale;
  • euro 4.648,11 se il trasferimento avviene al di fuori del territorio nazionale.


Se le suddette indennità vengono corrisposte più volte, l’esenzione si applica limitatamente ai 365 giorni successivi alla data del trasferimento.

Nel caso di trasferimento all’estero seguito, entro i successivi 36 giorni, da un secondo trasferimento in Italia, secondo la circolare n. 326/1997 del Ministero delle Finanze il limite di esenzione è dato dalla somma tra quelli sopra esposti, ovvero euro 6.197,48.

Inoltre sono completamente esenti da contributi e ritenute fiscali, purché adeguatamente documentati, i rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore, a causa del trasferimento:

  1. per il viaggio effettuato da lui stesso e dai familiari fiscalmente a carico:
  2. per il trasloco;
  3. per gli oneri relativi al  recesso dall’eventuale contratto di locazione.

TRASFERIMENTO NELL’AMBITO DELLO STESSO COMUNE

La sentenza della Corte di Cassazione n. 20600/2014  ha sancito che anche lo spostamento del lavoratore da una sede operativa all’altra nell’ambito dello stesso comune configura un trasferimento, se ciascuna delle due sedi ha le caratteristiche di unità produttiva.

LICENZIAMENTO PER RIFIUTO AL TRASFERIMENTO

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10468/2015 ha sancito che è licenziabile per giusta causa il lavoratore che si rifiuta di prendere servizio presso la sede distaccata a seguito trasferimento, sempreché non dimostri che tale trasferimento è illegittimo.

TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEL LAVORATORE

La nota del Ministero del Lavoro n. 20578/2015 ha precisato che, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 151/2015, dal 24/09/2015 non è più necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale per l'impiego del personale all'estero. 

LAVORATORE CON FAMILIARE DISABILE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24015/2017, ha sancito che il lavoratore con familiare portatore di handicap ai sensi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso in un altro luogo di lavoro, pur appartenendo tale luogo alla stessa unità produttiva, salvo il caso in cui non sussistono alternative per soddisfare ragioni tecniche, organizzative e produttive.