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Ferie e permessi

Ultimo aggiornamento 04/07/2021

DIFFERENZA TRA FERIE E PERMESSI PER RIDUZIONE ORARIO (ROL)

In ambedue i casi si tratta di assenze retribuite, ma mentre i permessi possono essere fruiti in gruppi di ore le ferie, come previsto dall'articolo 2109 del Codice Civile, debbono consistere in un periodo di riposo continuativo, onde permettere al lavoratore il recupero delle sue energie psico-fisiche.

PERIODO MINIMO DI FRUIZIONE

In base all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003, del periodo di ferie previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro debbono essere fruite almeno 4 settimane, delle quali 2 nell’anno stesso e le restanti entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo la previsione di un periodo più ampio da parte del Contratto Collettivo di Lavoro.
Il mancato rispetto di questa norma non solo comporta l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative, ma espone il datore di lavoro al rischio di una richiesta di risarcimento da parte del lavoratore per danno biologico, così come il lavoratore potrebbe giustificare eventuali errori a lui contestati con la stanchezza derivante da un periodo di lavoro prolungatosi senza interruzione oltre i limiti previsti. 

POTERE DECISIONALE SUL PERIODO

I principali Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore privato stabiliscono che, in caso di mancata coincidenza tra le esigenze del lavoratore e quelle del datore di lavoro, sono queste ultime che prevalgono nella determinazione del periodo di fruizione delle ferie, come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22753/2014.
Non è vietato incaricare il lavoratore stesso di stabilire il suo periodo di ferie, tuttavia questo non solleva il datore di lavoro dalle sue responsabilità qualora il lavoratore non rispettasse il periodo minimo di riposo.

DESTINAZIONE DELLE FERIE NON FRUITE

Nel settore privato le ferie non fruite entro il periodo previsto non si azzerano ma rimangono a credito del lavoratore e gli saranno pagate al momento della cessazione del rapporto.
Tale tesi è stata confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21028/2012, che ha affrontato il caso di un ferroviere che non aveva potuto fruire delle ferie a causa di un lungo periodo di unabilità dovuto ad infortunio sul lavoro.
Su richiesta del lavoratore, che è bene sia fatta per iscritto, è possibile retribuire le ferie maturate e non godute, semprechè risultino eccedenti rispetto al periodo di 4 settimane annue di riposo obbligatorio.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2000/2017, ha sancito che l'idennizzo per ferie non fruite non va riconosciuto al dirigente "apicale", ovvero al dirigente al quale sia stato effettivamente riconosciuto il potere di stabilire autonomamente il relativo periodo di riposo, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro. 

MALATTIA DURANTE LE FERIE

Come previsto dalla circolare INPS n. 109/1999, la malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione dal momento in cui il lavoratore ne informa il proprio datore di lavoro, comunicandogli le notizie necessarie per poter predisporre una visita di controllo nei suoi confronti. 
Il lavoratore, se guarito, deve comunque rientrare al lavoro nel giorno stabilito; spetterà al datore di lavoro fissare il periodo nel quale recuperare i giorni mancanti.

PERIODO DI PREAVVISO E FERIE

Come disposto dall'articolo 2109 del Codice Civile, durante il periodo di preavviso per licenziamento o dimissioni non è possibile fruire delle ferie, salvo il caso in cui si raggiunga un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, che è consigliabile formalizzare per iscritto.

FERIE COLLETTIVE E NUOVI ASSUNTI

In caso di chiusura per ferie dell’intera azienda o di un intero reparto il datore di lavoro è tenuto al pagamento della retribuzione per i soli giorni maturati se questi, per un lavoratore da poco in forza, non coprono tutto il periodo di riposo.
Nulla vieta tuttavia di corrispondere la retribuzione per tutti i giorni non lavorati, considerando quelli eccedenti il periodo spettante al lavoratore ad anticipazione delle ferie che egli maturerà nei mesi successivi.   

MATURAZIONE MENSILE DEI PERMESSI

Il lavoratore, dal momento dell’assunzione, inizia a maturare il periodo di permessi retribuiti previsto annualmente dal Contratto Nazionale di Lavoro in misura di 1/12mo. 
E’ il Contratto Nazionale di Lavoro che dispone circa la maturazione dei permessi durante le assenze dal lavoro.

FRUIZIONE DEI PERMESSI

La fruizione dei permessi retribuiti deve essere in ogni caso preventivamente richiesta al datore di lavoro e da questi concessa.

MONETIZZAZIONE DEI PERMESSI

A differenza delle ferie, con l’accordo tra datore di lavoro   e dipendente, il valore dei permessi maturati ma non fruiti può essere corrisposto in qualsiasi momento del rapporto di lavoro, senza necessariamente attendere la sua risoluzione.
I principali Contratti Nazionali di Lavoro prevedono il pagamento dei permessi non fruiti nell’anno entro i primi mesi dell’anno successivo.
In risposta all'interpello n. 16/2011 il Ministero del Lavoro ha precisato che, allo scadere del termine stabilito dal Contratto Collettvo di Lavoro per la retribuzione dei permessi, per riduzione orario o per ex festività,:
  • non costituisce una violazione delle regole relative al Libro Unico del Lavoro il rinvio del pagamento dei permessi al lavoratore oltre il termine previsto;
  • va comunque effettuato il pagamento dei relativi contributi, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui scade il termine.
La successiva nota n. 9044/2011 del Ministero del Lavoro ha tuttavia ammesso che, in caso di accordo tra il datore di lavoro e il singolo lavoratore per il differimento della fruizione dei permessi oltre i termine previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro, viene automaticamente spostato allo stesso mese il termine per il pagamento dei relativi contributi.

MATURAZIONE MENSILE DELLE FERIE

Il lavoratore, dal momento dell’assunzione, inizia a maturare il periodo di ferie previsto annualmente dal Contratto Nazionale di Lavoro in misura di 1/12mo. 
Anche in mancanza di prestazione lavorativa, le ferie maturano comunque:
  • durante l'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio (art. 29 del Decreto Legislativo n. 151/2001):
  • durante le assenze per malattia e infortunio (articolo 2110, comma 3, del Codice Civile);
  • nei periodi nei quali è avvenuta una riduzione dell'orario di lavoro (nota del Ministero del Lavoro n. 32381/1966).
     
Le ferie, invece, non maturano, durante i periodi di assenza dal lavoro:
  • per congedo parentale (art. 34, comma 5, del Decreto Legislativo 151/2001)
  • per malattia del bambino (art. 48 del Decreto Legislativo 151/2001);
  • per ricoprire funzioni pubbliche o cariche sindacali provinciali o nazionali (art. 31 Legge 300/1970);
  • per cassa integrazione guadagni con sospensione totale della prestazione (circolare INPS n. 52020/1979). 

 

PRESCRIZIONE PER INDENNITA' SOSTITUTIVA

La sentenza della Corte di Cassazione n. 10341/2011 ha stabilito che l’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura risarcitoria e non retributiva, con la conseguenza che la sua rivendicazione può essere avanzata nei successivi 10 anni.
In questo caso, quindi, la prescrizione non è quinquennale ma decennale.

CONTRIBUTI PER LIQUIDAZIONE FERIE E PERMESSI

La sentenza della Corte di Cassazione n. 6189/2015 ha sancito che l’indennità sostitutiva per ferie e permessi maturati ma non fruiti dal lavoratore forma imponibile contributivo.

MANCATO RIPOSO COMPENSATIVO PER REPERIBILITA’

La sentenza della Corte di Cassazione n. 20736/2015 ha sancito che non sussiste il danno biopsichico in caso di mancata fruizione del riposo compensativo a fronte della reperibilità durante le giornate festive.

La Cassazione ha precisato che la reperibilità non costituisce una prestazione lavorativa, per cui il lavoratore potrebbe rivendicare il danno patrimoniale in caso di mancato pagamento della relativa indennità e del mancato riposo retribuito, ma non il danno biopsichico.