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Donaz.sangue e midollo

Ultimo aggiornamento: 12/11/2009

PERMESSI PER DONAZIONE SANGUE

Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 584/1967, i lavoratori che donano gratuitamente il proprio sangue hanno diritto, per ogni trasfusione di almeno 250 grammi, ad una giornata intera di riposo.
Tale giornata ha la durata di 24 ore, decorrenti dal momento in cui il dipendente ha lasciato il lavoro per il prelievo e, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 08/04/1968, fa maturare in suo favore una indennità pari a:
  • 1/26mo della retribuzione fissa mensile per i lavoratori remunerati mensilmente;
  • 1/6 della retribuzione fissa mensile per i lavoratori remunerati settimanalmente;
  • la retribuzione prevista per le festività nazionali per i lavoratori non remunerati in misura fissa.

INDENNITA’ PER DONAZIONE SANGUE

L’indennità per donazione sangue viene anticipata dal datore di lavoro, che la recupera tramite compensazione all’atto del versamento dei contributi INPS del mese, indicando l’importo nel quadro D del modello DM10 con il codice S110.

TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE

Ai sensi dell’articolo 2 della Legge 584/1967 l'’indennità per donazione sangue è assoggettata a ritenute fiscali ma non costituisce imponibile previdenziale.

CERTIFICAZIONE DELLA DONAZIONE SANGUE

Ai sensi dell’articolo 14 della Legge 107/1990 il lavoratore deve produrre una certificazione attestante l’avvenuta donazione nel giorno di assenza.
In base all’articolo 7 del Decreto Ministeriale 08/04/1968, la certificazione per una donazione mancata o avvenuta per una quantità di sangue inferiore ai 250 grammi giustifica l’assenza dal lavoro, anche se non dà diritto alla la relativa indennità.

DONAZIONE SANGUE IN GIORNO NON LAVORATIVO

Se la donazione del sangue avviene in una giornata festiva, di riposo infrasettimanale o di ferie, non compete al lavoratore il recupero del permesso in altre giornate.

PERMESSI PER DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO

Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 52/2001, ai lavoratori iscritti nell’apposito Registro nazionale, spettano permessi per il tempo necessario a:
  1. prelievi finalizzati all’individuazione dei dati genetici e all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
  2. accertamento all’idoneità di donazione;
  3. prelievo di sangue midollare e al successivo ripristino dello stato fisico del donatore.
Come previsto dalla circolare circolare INPS n. 97/2006 per le suddette assenze spetta al lavoratore una indennità pari alla normale retribuzione che sarebbe stata da lui conseguita in caso di prestazione lavorativa, calcolata con gli stessi criteri previsti per la donazione di sangue.
Tale indennità, nei casi indicati ai punti 1 e 2, va corrisposta anche quando non vi sia stata successivamente la donazione di midollo osseo.

EROGAZIONE INDENNITA’ PER DONAZIONE MIDOLLO

L’indennità per donazione di midollo osseo viene anticipata dal datore di lavoro, che la recupera tramite compensazione all’atto del versamento dei contributi INPS del mese, indicando l’importo nel quadro D del modello DM10 con il codice S112.

TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE

L’indennità per donazione di midollo osseo è assoggettata a ritenute fiscali ma non costituisce imponibile previdenziale.
Come previsto dalla circolare INPS n. 97/2006, al donatore sono comunque riconosciuti, per le giornate di assenza, i cosiddetti contributi figurativi ai fini pensionistici.