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Lavoro a chiamata

Ultimo aggiornamento: 14/10/2016

DEFINIZIONE DEL CONTRATTO A CHIAMATA

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 81/2015 il contratto di lavoro intermittente, anche detto “a chiamata” e “job on call” in inglese, consiste nella disponibilità, da parte del lavoratore, a prestare la sua opera in modo discontinuo, ogni qualvolta ne abbia necessità il datore di lavoro.
Ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 81/2015 il preavviso di chiamata, da parte del datore di lavoro, non può essere inferiore ad un giorno lavorativo.

CASI PREVISTI PER IL CONTRATTO A CHIAMATA

Il Decreto Legislativo 81/2015 individua le situazioni nelle quali è possibile stipulare un contratto a chiamata e queste sono, alternativamente:

a) secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno*; 

b) in base all'età del lavoratore.

 *In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tale proposito va evidenziato che il Ministero del Lavoro, nel 2004, aveva ammesso (anche se con riferimento alle norme ormai abrogate del Decreto Legislativo 276/2003) la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 2657/1923, che individua tutte quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. Ci si è chiesti, pertanto, laddove il contratto collettivo non individui i casi in cui è ammesso il lavoro intermittente, se sia ancora possibile fare riferimento alle attività di cui al summenzionato Regio Decreto: la risposta del Ministero del Lavoro al relativo interpello n. 10/2016 è stata positiva, dato che né il decreto ministeriale del 2004, né il Regio Decreto, sono stati abrogati.

Rispondendo a diversi interpelli sull'argomento, il Ministero del Lavoro ha dato indicazioni su mansioni per le quali è comunque applicabile il contratto di lavoro intermittente.

 

CASI DI CONTRATTO IN BASE ALL’ETA’

In base al comma 2 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 81/2015, anche per attività non previste dalla contrattazione collettiva è possibile stipulare contratti a chiamata con lavoratori:

- con meno di 24 anni di età (non oltre 23 anni e 364 giorni);

- con più di 55 anni di età (55 anni compiuti).

CASI IN CUI E’ VIETATO IL CONTRATTO A CHIAMATA

L’articolo 13 del Decreto Legislativo 81/2015 elenca i casi nei quali non è possibile ricorrere al lavoro intermittente, ovvero: 

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 

b) presso unità produttive nelle quali si e' proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della Legge 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; 

c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 18194/2016, ha chiarito che la contrattazione collettiva può stabilire il divieto di utilizzo di questo tipo di rapporto qualora non rinvenga alcuna esigenza organizzativa e produttiva con riferimento alla quale possano svolgersi prestazioni di lavoro intermittente.

 La nota precisa però che, in questi casi, il divieto ha efficacia solamente per lavoratori nella fascia di età compresa tra i 25 e i 55 anni.

INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’

E’ possibile pattuire, a favore del lavoratore, una indennità per i periodi non lavorativi, a fronte della quale egli si impegna a prendere servizio se chiamato dal datore di lavoro. La misura dell'indennità mensile di disponibilità é determinata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del Lavoro. L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennità di disponibilità. Ove non provveda all'adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il diritto all'indennità per un periodo di 15 giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 81/2015, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto. 

La circolare INAIL n. 64/2012 ha precisato che sull'indennità di disponibilità è dovuto il premio assicurativo, comunque senza il rispetto del minimale in vigore.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

 Ai ensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 81/2015, il lavoratore a chiamata, per i periodi di prestazione lavorativa, ha diritto alla retribuzione prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro per i lavoratori con le stesse mansioni, riproporzionata in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Durante il periodo di inattività il lavoratore a chiamata non matura alcun diritto economico e normativo a carico del datore di lavoro, neppure in caso di malattia o infortunio,  ad eccezione dell’eventuale indennità di disponibilità.

DURATA DEL CONTRATTO E LIMITE AI GIORNI LAVORATI

Il contratto per lavoro a chiamata può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

In ogni caso, ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 81/2015, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

La circolare 35/2013 del Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni operative riguardo al calcolo delle giornate.

Inoltre, relativamente al tempo determinato:

a) come precisato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2005, non c’è la necessità di indicare la motivazione per non aver previsto il tempo indeterminato;

b) come precisato dalla risposta del Ministero del Lavoro all’interpello n. 72/2009, non è necessario osservare un periodo minimo di intervallo tra due contratti successivi con la stessa persona.

FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO A CHIAMATA

Ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 81/2015 il contratto va stipulato per iscritto e deve indicare:

  1. durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13;
  2. luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore;
  3. trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
  4. forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
  5. tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell’eventuale indennità di disponibilità;
  6. misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.    

COMPUTABILITA’ DEL LAVORATORE

L’articolo 18 del Decreto Legislativo 81/2015 prevede che, ai fini dell’applicazione di normative di legge, il lavoratore a chiamata venga computato in proporzione ai periodi di effettivo impiego nel corso di ogni semestre.

STIPULAZIONE DI PIU’ CONTRATTI A CHIAMATA

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2005 ha ammesso la possibilità, per lo stesso lavoratore, di stipulare contemporaneamente più contratti a chiamata, solo se compatibili tra loro (ad esempio con aziende non in concorrenza) e purché egli possa poi onorare gli impegni assunti.

IMPOSSIBILITA’ A RISPONDERE ALLA CHIAMATA

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 81/2015, in caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore deve informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennita' di disponibilita'. Ove non provveda, egli perderà l'indennita' per un periodo di 15 giorni, salvo  diversa previsione del contratto individuale.
 

DISPONIBILITA’ CONCORDATA PER PERIODI PREFISSATI

Come precisato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2005, il lavoratore, se si è impegnato ad essere disponibile solo per determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno, avrà diritto alla relativa indennità solo se chiamato al lavoro, per i periodi di inattività immediatamente precedente e successivo alla prestazione lavorativa.
Questo salvo condizioni di miglior favore previste dal Contratto Collettivo di Lavoro.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Trattandosi di lavoro subordinato, l’inizio di un contratto di lavoro intermittente va comunicato anticipatamente ai servizi per l’impiego competenti, così come la sua cessazione nel termine di 5 giorni, mentre a Libro Unico le registrazioni vanno effettuate entro il giorno 16 del mese successivo qualora vi sia, nel mese, il pagamento di retribuzione o di indennità di disponibilità.

Il comma 3 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 81/2015 prevede che prima dell'inizio della prestazione lavorativa, o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro comunichi la durata della stessa alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del Lavoro possono essere individuate modalità applicative della suddetta disposizione, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. 

Come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro 27 giugno 2013 n. 27, la comunicazione preventiva può avvenire esclusivamente tramite: 

Come da nota del Ministero del Lavoro n. 16639/2012 la comunicazione può anche essere affidata al Consulente del Lavoro, che può utilizzare al riguardo il canale telematico.

A differenza di quella relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione per l’utilizzo del lavoratore può avvenire anche il medesimo giorno della prestazione, purché nelle ore antecedenti l’inizio della prestazione stessa.

Entro le 48 ore successive è possibile comunicare eventuali variazioni a quanto si è dichiarato.

COMPATIBILITA' CON INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

La nota n. 3147/2005 del Ministero del Lavoro e la risposta all'interpello n. 48/2008 hanno chiarito che il lavoratore può continuare a percepire l’indennità di disoccupazione, se assunto con contratto a chiamata, limitatamente ai periodi di inattività e sempreché non gli venga corrisposta, dal datore di lavoro, l’indennità di disponibilità.

ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE

Come precisato dalla circolare INPS n. 41/2006 gli Assegni per Nucleo Familiare competono solo durante il periodo di prestazione lavorativa

DIFFERENZA CON ALTRI RAPPORTI DI LAVORO

Il lavoro a chiamata differisce:
 
  • dal lavoro interinale perché il rapporto è diretto tra datore di lavoro e lavoratore, senza interposizione della società di somministrazione, e perché può essere escluso l’obbligo alla disponibilità, con relativa indennità, da parte del lavoratore.
  • dal lavoro a tempo parziale, perché i periodi di prestazione d’opera e la relativa retribuzione non sono programmati, ma variano in funzione delle esigenze del datore di lavoro.

INDENNITA’ PER MALATTIA E MATERNITA’

Le circolari INPS n. 17/2006 e n. 41/2006 precisano che al lavoratore a chiamata va riconosciuta l’indennità per malattia o maternità anche per i periodi di inattività, purché per tali periodi egli percepisca l’indennità di disponibilità.
L’indennità a carico dell’Istituto, in questo caso, è proporzionata alla retribuzione sulla quale vengono calcolati i contributi.  

ALTRE SITUAZIONI PARTICOLARI

Il Ministero del Lavoro ha dichiarato applicabile il contratto a chiamata, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore,  anche nei casi di:

  • attività di pulizia all’interno di stabilimenti industriali, intendendosi per tali gli edifici destinati alla produzione industriale (interpello n.3252/2006);
  • appalto di servizi presso strutture o aziende ospedaliere con utilizzo di operatori socio sanitari  (interpello n. 38/2011);
  • lavoratore addetto alle vendite (interpello n. 46/2011).

CONTRATTO A TERMINE DOPO IL LAVORO A CHIAMATA

Rispondendo all’interpello n. 72/2009, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nel caso di un rapporto di lavoro intermittente a tempo determinato seguito dall’assunzione dello stesso lavoratore con un contratto con prestazione continuativa, sempre a tempo determinato, o viceversa, non va rispettato l’intervallo di tempo minimo previsto per i contratti a termine che si avvicendano. 

LAVORO INTERMITTENTE NELL’APPALTO

Rispondendo all'interpello n. 17/2014, il Ministero del Lavoro ha precisato che, in caso di appalto, se non diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, l’impresa appaltatrice può instaurare un rapporto di lavoro intermittente con un lavoratore destinato a svolgere mansioni rientranti nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/1923.