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INPS dei collaboratori

Ultimo aggiornamento 22/10/2014

CONTRIBUTI IN MISURA INTERA

Dal 1 gennaio 2014 l’azienda committente deve versare all’INPS i contributi in misura pari al 28,72% del compenso erogato al collaboratore, a progetto o meno.
Un terzo dell’importo viene trattenuto al collaboratore detraendolo dal compenso al momento del suo pagamento.  

CONTRIBUTI IN MISURA RIDOTTA

L’aliquota del 28,72% si riduce al 22,00%, sempre per un terzo a carico del collaboratore, se costui risulta titolare di pensione diretta o di reversibilità oppure se già versa contributi obbligatori in quanto dipendente o comunque iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (gestione commercianti, artigiani, coltivatori diretti, casse di previdenza professionali ecc.).

IMPONIBILE MASSIMALE ANNUO

Il compenso sul quale sono dovuti i contributi non deve eccedere un limite annuo (euro 100.123 per l’anno 2014).
Conseguentemente il collaboratore che intrattenesse nell’anno più rapporti deve verificare che il totale dei compensi erogati dai vari committenti non superi tale limite, dandone notizia in caso contrario ai committenti stessi per evitare, da parte loro e da parte sua, il versamento a vuoto di contributi.    

DENUNCIA E VERSAMENTO MENSILE

Mensilmente il committente deve versare i contributi tramite il modello F24 e deve darne comunicazione all’INPS per via telematica tramite il modello EMENS.

CRITERIO DI CASSA

A differenza del lavoro dipendente, per i contributi dei collaboratori si applica il criterio di cassa, per cui, indipendentemente dal periodo di maturazione del compenso, il versamento e la denuncia all’INPS vanno effettuati nel mese successivo a quello di pagamento del compenso stesso.

ACCREDITO DEI CONTRIBUTI

A differenza del lavoro dipendente e come ribadito dal messaggio n. 14810/2010, l’INPS riconosce ai fini pensionistici i contributi dei collaboratori solo se sono stati effettivamente versati, anche se risultano denunciati tramite il modello EMENS.

ISCRIZIONE ALL’INPS

In occasione dell’instaurazione di una nuova collaborazione, il lavoratore deve darne comunicazione all’INPS e può farlo anche telefonicamente, al numero gratuito 803.164, oppure  per via telematica, tramite l’indirizzo www.inps.it, nella sezione SERVIZI ON LINE, con la scelta lavoratori parasubordinati: iscrizione.
La mancata o ritardata iscrizione non è sanzionata e non comporta conseguenze ai fini della pensione, considerato che i contributi versati vengono accreditati in base al codice fiscale.
Solo in caso di richiesta da parte del collaboratore di prestazioni diverse, come ad esempio l’indennità per malattia o per maternità o gli assegni per nucleo familiare, l’INPS richiede la denuncia del rapporto di collaborazione, che comunque può essere effettuata al momento della richiesta senza alcuna conseguenza.   

COLLABORATORI NON RESIDENTI IN ITALIA

La circolare INPS n. 164/2004 ha precisato che per i collaboratori che prestano la loro opera in Italia pur non essendo residenti nel nostro territorio, vanno versati i contributi alla Gestione Separata.
Questo salvo l’esistenza di una convenzione stipulata al riguardo tra lo Stato Italiano e lo Stato di residenza.

AMMINISTRATORI DI SOCIETA' COMMERCIALI

Il comma 11 dell'articolo 12 della Legge 122/2010 ha confermato la tesi sostenuta dall'INPS, secondo la quale, per un socio amministratore di una società che partecipa personalmente al lavoro nell'impresa con carattere di abitualità e prevalenza, vanno versati sia i contributi dovuti alla gestione commercianti, sia, alla gestione separata, i contributi calcolati sugli eventuali compensi percepiti come amministratore.     

RITENUTE AI COLLABORATORI NON VERSATE

Come ricordato dalla circolare INPS n. 71/2011, il mancato versamento alla Gestione Separata delle ritenute operate ai lavoratori costituisce un illecito penale.
Il reato comunque non sussiste e quindi non viene segnalato dall’Istituto all’Autorità giudiziaria se ricorre uno di questi 3 casi:
  • il compenso al collaboratore è stato erogato prima del mese di novembre 2010, mese di emanazione della Legge 183/2010;
  • il pagamento viene effettuato entro 3 mesi dalla notifica della contestazione inviata dall’INPS;
  • la figura del committente coincide con quella del collaboratore (ad esempio nel caso di un compenso corrisposto all’amministratore unico di una società).
     

ESENZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE PER START UP

Il Decreto Legge n. 179/2012, che prevede i requisiti delle società per essere considerate start up innovative, ha previsto che, per gli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi delle stesse, non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che contributivi il reddito derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari. 

GESTIONE SEPARATA PER PROFESSIONISTI

I soggetti che esercitano abitualmente, anche se non esclusivamente, attività di lavoro autonomo – di cui all’art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986 - , compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che dà origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo alla Gestione separata INPS.

Questi soggetti possono addebitare ai committenti una “rivalsa” del contributo INPS nella misura del 4% dei compensi lordi.

La suddetta percentuale non varia anche quando il contributo complessivamente dovuto è minore a causa della contemporanea iscrizione ad altra Cassa professionale autonoma o alla percezione di una pensione.

La risoluzione del 11/07/1996 n. 109 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la somma addebitata al committente come rivalsa deve essere assoggettata a ritenuta d’acconto  e concorre a formare la base imponibile dell’imposta IVA.

Il messaggio INPS n. 7751/2012  ribadisce che il professionista può non applicare tale rivalsa, rimanendo comunque obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione separata, che calcolerà sul  reddito netto di lavoro autonomo riportato nella dichiarazione annuale dei redditi.

Il calcolo dell’eventuale rivalsa, inoltre, va effettuato sui compensi lordi, senza applicazione di un massimale, mentre la contribuzione è dovuta ed entro il massimale annuo di cui all’art. 2, co. 18, Legge 335/1995.