RETRIBUZIONE DI FATTO

RAPPORTO TRA RETRIBUZIONE MENSILE E ORARIA

Quasi tutti i Contratti Collettivi di Lavoro prevedono l’erogazione della retribuzione su base mensile.
In ogni caso ogni Contratto Collettivo indica il divisore da applicare alla retribuzione mensile al fine di ottenere la relativa paga oraria.

MINIMO TABELLARE

Il minimo tabellare, detto anche paga base o retribuzione base, è fissato dai Contratti Collettivi di Lavoro in base al livello di inquadramento e viene variato ad ogni rinnovo di tali Contratti in un’unica soluzione oppure con aumenti scaglionati nel tempo.

INDENNITA’ DI CONTINGENZA

L’indennità di contingenza, prevista dalla legge 38/1986 e calcolata fino al 31/12/1991 come disposto dalla legge 191/1990, consisteva in un elemento retributivo adeguato periodicamente in base all’inflazione.
Dall’anno 1992 i relativi importi sono stati congelati e molti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro hanno deciso la sua incorporazione nel minimo tabellare, eliminando quindi la sua indicazione in busta paga.

INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE

L’Indennità per Vacanza Contrattuale è stata istituita dal Protocollo del 23/07/1993 al fine di adeguare automaticamente la retribuzione in caso di ritardo registrato nella stipulazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Tale Protocollo prevede infatti l’applicazione, sui minimi tabellari, in misura:

  • del 30% del tasso di inflazione programmata dopo 3 mesi dalla scadenza della parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
  • del 50% del tasso di inflazione programmata dopo 6 mesi dalla scadenza della parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

L’accordo quadro del 22/01/2009 ha abolito questo istituto, che tuttavia, secondo la circolare n. 19205/2009 di Confindustria,  continua ad essere provvisoriamente erogato per i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro scaduti prima del 15/04/2009 e fino al momento del loro rinnovo. 

SCATTI O AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’

Sono aumenti periodici (generalmente triennali nei settori dei servizi e biennali nei settori dell’industria e artigianato) previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, sottoforma di importi fissi oppure in percentuale sul minimo tabellare.

INDENNITA’ DI FUNZIONE

E’ una voce di retribuzione prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i lavoratori che hanno particolari responsabilità (generalmente con qualifica di quadro).

SUPERMINIMO

E’ quella parte di retribuzione che, come dice la parola stessa, eccede quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva.
Può essere individuale, cioè derivante dalla contrattazione tra il singolo lavoratore e i datore di lavoro, o collettivo, cioè derivante da un accordo stipulato tra tutti o parte dei dipendenti, generalmente assistiti dalle Organizzazioni Sindacali,  e i datore di lavoro.

E.D.R. (ELEMENTO DISTINTO DALLA RETRIBUZIONE)

Presente in alcuni contratti, deriva dal Protocollo sottoscritto il 31/12/1992, con il quale si era tentato di sottrarre parte della retribuzione a quanto dovuto in caso di assenza per malattia, infortunio o maternità senza alterare i relativi criteri di calcolo.
Nei successivi rinnovi, molti Contratti Collettivi Nazionali hanno riportato l’importo dell’E.D.R. nel calcolo delle suddette spettanze.   

ELEMENTO TERRITORIALE

Presente in alcuni contratti, deriva dalla contrattazione collettiva e va ad integrare quanto già previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro.
Ad esempio il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario prevede un elemento territoriale che varia come importo da provincia a provincia.
(dettagli) 

PATTO DI NON CONCORRENZA

Il datore di lavoro può proporre al lavoratore un patto di non concorrenza, con i requisiti previsti dalla legge ed indicati nell’argomento assunzione del lavoratore.

INDENNITA’ VARIE

Sia la contrattazione tra il singolo lavoratore e il proprio datore di lavoro che la contrattazione collettiva possono prevedere indennità di vario tipo in relazione a situazioni particolari.