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PRECEDENTE NORMATIVA

PRIMO CONTRATTO A TERMINE SENZA CAUSALE

Il comma 9 dell’articolo 1 della Legge 92/2012 ha previsto, dal 18/07/2012, la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato non legato ad alcuna situazione di necessità, a condizione che, tra datore di lavoro e lavoratore, non sia intercorso in precedenza  un  altro rapporto di lavoro subordinato, anche sottoforma di somministrazione.

Tale rapporto può essere instaurato per un periodo non superiore a 12 mesi e, se instaurato per un periodo inferiore a 12 mesi, è prorogabile per il periodo mancante secondo le modifiche apportate dalla Legge 99/2013.

La contrattazione collettiva può prevedere ulteriori casi di applicazione del contratto a termine senza obbligo di motivazione, comunque nel limite del 6% dei lavoratori in forza nell’azienda e in situazioni di:

  •  avvio di una nuova attività
  •  lancio di un prodotto o di un servizio innovativo
  •  implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico
  •  fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo
  •  rinnovo o proroga di una commessa consistente.

ALTRI CASI PREVISTI DI CONTRATTI A TERMINE

Il rapporto di lavoro dipendente può essere a tempo determinato in atri casi, tra i quali:

A. se collegato ad una attività stagionale esercitata dall’azienda (1) ;
B. se in sostituzione di lavoratori assenti per eventi non prevedibili con conservazione del posto (1) ;
C. nel settore del trasporto aereo e servizi aeroportuali per particolari servizi e in precisi periodi dell’anno (1) ;
D. in caso di assunzione di dirigenti amministrativi e tecnici con il limite di durata di 5 anni (1) ;
E. nel settore turismo e pubblici esercizi per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni (2)
F. nel caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità per un periodo non superiore a 12 mesi (art. 8 Legge 223/1991);
G. nel caso di assunzione di lavoratori con oltre 55 anni di età (art. 7 Decreto Legislativo 368/2001).
H. nel caso di assunzione di lavoratori disabili inseriti tramite convenzioni (art. 11 Legge 68/1999);
I. nelle ipotesi e nei limiti numerici previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro (2) ;
J. in tutti gli altri casi in cui sussistono ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo, anche se riferibili alla normale attività del datore di lavoro (art. 1 Decreto Legislativo 368/2001).

(1) Art. 1Legge 230/1962         
(2) Art. 23 Legge 56/1987

OBBLIGO DI INFORMARE IL LAVORATORE

Come confermato dalla circolare n. 42/2002 del Ministero del Lavoro, nella lettera di assunzione o comunque con atto scritto il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore:

  1. la data di fine rapporto, che non può eccedere 36 mesi dalla data di assunzione, salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente per il quale è possibile fare riferimento al momento del suo rientro al lavoro;
  2. le ragioni che giustificano il ricorso al tempo determinato, salvo i casi indicati nei suddetti punti C – D – E – F – G e H.

Più volte le sentenze dei Tribunali hanno affermato che, nella lettera di assunzioni, le ragioni che giustificano il ricorso al tempo determinato debbono essere esposte con sufficiente chiarezza e non con formule generiche, onde permettere al lavoratore una verifica adeguata.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 8286/2012 ha comunque ammesso, in presenza di accordi collettivi intervenuti circa le assunzioni a termine con le organizzazioni sindacali, il riferimento a tali accordi in luogo di una dettagliata motivazione (cosiddetta esposizione per relationem).

LIMITI NUMERICI DEI CONTRATTI A TERMINE

Il numero massimo delle assunzioni a tempo determinato è fissato dai Contratti Collettivi di Lavoro.

Non sono comunque vincolate a limiti numerici le assunzioni a tempo determinato:

collegate ad una attività stagionale esercitata dall’azienda. 

PROROGA DEL CONTRATTO A TERMINE

Come confermato dalla circolare n. 42/2002 del Ministero del Lavoro ed escludendo il caso dell'assunzione fino a 12 mesi senza causale, il contratto a termine può essere prorogato una sola volta a condizione che:

  1. vi sia il consenso del lavoratore;
  2. esistano ragioni oggettive, che possono anche essere diverse da quelle per le quali era stato assunto il lavoratore;
  3. la proroga preveda per il lavoratore la continuazione delle stesse mansioni per le quali venne assunto;
  4. la durata complessiva del rapporto, compreso il primo periodo, non superi 36 mesi, computando anche eventuali rapporti iintercorsi sottoforma di somministrazione (art. 1, comma 9 della Legge 92/2012).

Anche se non espressamente prevista, è consigliabile redigere una lettera chiedendo al lavoratore una copia sottoscritta per accettazione.

CONTRATTI A TERMINE PER START UP INNOVATIVE

Il Decreto Legge n. 179/2012, dopo aver precisato i requisiti si una società per essere considerata  start-up innovativa, ha sancito che la stessa, nei primi  4 anni dalla data di costituzione, può stipulare contratti a termine per lo svolgimento di attività inerenti all’oggetto sociale:

  1. per periodi non inferiori a 6 mesi e non superiori a 36 mesi;
  2. senza dover motivare il ricorso al tempo determinato;
  3. senza dover rispettare gli intervalli previsti dalla normativa nel caso di rinnovo contratto a termine con lo stesso lavoratore.

La durata di tali contratti deve essere compresa tra 6 e 36 mesi, salvo stipulare presso la Direzione Territoriale del Lavoro un ulteriore contratto a termine per il residuo periodo di tempo mancante ai 4 anni.