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LEGGE 90/1954

Legge 31 marzo 1954, n. 90
(in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 92).
Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive.
Art. 1.
L’art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è sostituito dal seguente:
Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell’anniversario della liberazione (25 aprile), della festa
del lavoro (1º maggio) e nel giorno dell’unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici
ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti i quali siano retribuiti
non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto
giornaliera compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola
a quella corrispondente ad un sesto dell’orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per
i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore
delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.
Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività,
è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio,
la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è
dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione
per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività
ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di
fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota
giornaliera.
Art. 2.
Il trattamento stabilito dall’art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere egualmente corrisposto
per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo
matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell’orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;
d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo
considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove
si svolge il lavoro.
Art. 3.
Le disposizioni dell’art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 modificate ed integrate come ai precedenti articoli
1 e 2, si estendono a tutte le ricorrenze festive previste dall’art. 2 della stessa legge, escluse le domeniche
ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane, limitatamente ai lavoratori dipendenti da
privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi
compiute.
Art. 4.
Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute
nei contratti collettivi.