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Malattia del dipendente

Ultimo aggiornamento 21/04/2017

LAVORATORI CON INDENNITA’ A CARICO INPS

Il datore di lavoro deve anticipare l’indennità di malattia a carico INPS e recuperare la stessa dal versamento dei contributi (quindi senza costi a suo carico) a quei lavoratori per i quali paga mensilmente il relativo contributo, ovvero:
  1. agli operai, qualsiasi sia il settore di attività;
  2. agli impiegati e quadri se l’inquadramento contributivo presso l’INPS è nel settore Terziario (Commercio, Pubblici Esercizi, Servizi, Studi Professionali, ecc.). 
Non è quindi a carico dell’INPS l’indennità né per gli impiegati e quadri degli altri settori (Industria, Artigianato, Edilizia, Credito, Assicurazione, Proprietari di fabbricati, ecc.), né per i dirigenti.
Dal 01/01/2007 l’indennità per malattia a carico INPS è stata estesa alla qualifica di apprendista, come confermato dalla circolare INPS n. 43/2007 .  

ENTITA’ DELLA INDENNITA’ A CARICO INPS

Come precisato dalla circolare INPS n. 134368/1981, l’indennità spetta nelle seguenti misure, calcolate sulla retribuzione corrisposta nel mese precedente l’inizio malattia e maggiorata dei ratei di 13ma ed eventuale 14ma:
  • nulla per i primi 3 giorni di calendario;
  • il 50% per i giorni dal 4° al 20mo;
  • il 66,67% per i giorni successivi al 20mo.
Per i giorni di ricovero ospedaliero e se il dipendente non ha familiari a carico le suddette percentuali vengono ridotte ai 2/5 (20% per i giorni dal 4° al 20mo – 26,67% per i giorni successivi).

INTEGRAZIONE A CARICO DATORE DI LAVORO

La quota a carico del datore di lavoro, detta integrazione, è fissata dai Contratti Collettivi di Lavoro.
Nel calcolare l’integrazione, tenuto conto che l’indennità a carico INPS non viene assoggettata a ritenute previdenziali, viene eseguita sulla stessa la cosiddetta lordizzazione, ovvero una maggiorazione in misura tale da determinare in busta paga lo stesso imponibile fiscale che si sarebbe ottenuto considerando l’intero trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro.
La relativa formula matematica è: indennità c/INPS : (100,00 - % ritenute previdenziali).
Qui si può trovare un esempio di calcolo.

PERIODO DI COMPORTO

Il periodo di comporto è la durata massima dell’assenza dal lavoro per malattia, continuativa o frazionata, oltre la quale i Contratti Collettivi di Lavoro stabiliscono la possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento del lavoratore.  
In questo caso il licenziamento viene intimato anche se permane lo stato di malattia, quindi senza attendere la guarigione del lavoratore.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 19234/2011 ha sancito che il datore di lavoro
:   
  • non è tenuto ad avvisare il lavoratore dell’avvicinarsi della scadenza del periodo di comporto;
  • scaduto il periodo di comporto, non è tenuto a rispettare il requisito dell’immediatezza previsto per i provvedimenti disciplinari, ma può intimare il licenziamento dopo il tempo necessario a verificare gli episodi morbosi occorsi al lavoratore (nel caso esaminato il licenziamento è stato ritenuto valido anche se comminato dopo oltre due mesi dalla scadenza del periodo di comporto).

CONTRIBUTI FIGURATIVI E TFR

Durante l’assenza per malattia vengono riconosciuti al lavoratore sia i contributi ai fini pensionistici sia il Trattamento di Fine Rapporto sulla base della normale retribuzione, anche per la parte non a carico del datore di lavoro.

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DELLA MALATTIA

Come da circolari INPS n. 134368 e n. 134373 del 1981, il dipendente deve farsi rilasciare dal medico, entro il giorno successivo a quello di inizio malattia, il relativo certificato.
Lo stesso termine vale in caso di prosecuzione della malattia e quindi, nel caso in cui la prognosi terminasse il venerdì ma non ci fosse stata guarigione, il lavoratore dovrà chiedere l’emissione di un certificato di prosecuzione di malattia entro la domenica, presso la Guardia Medica se il medico convenzionato dovesse risultare irreperibile.   
Non esistono periodi minimi, per cui la certificazione può essere richiesta dal datore di lavoro anche per mezza giornata di assenza per malattia.

RICOVERO OSPEDALIERO

Come previsto dalla circolare INPS n. 21/1983, nel caso di ricovero ospedaliero il lavoratore non è tenuto ad osservare i termini previsti per la trasmissione del certificato di malattia, ma deve limitarsi a consegnare un certificato dell’ospedale, attestante la data di ricovero e la data di dimissioni, solo una volta verificatosi tale evento.
Il documento in questione, anche per motivi di privacy, non deve riportare la natura della patologia che è stata curata e quindi non va confuso con il certificato destinato al medico curante.    

DOMICILIO DIVERSO DA QUELLO ABITUALE

La sentenza della Corte di Cassazione del 14/05/1997 ha disposto che il lavoratore, se soggiorna in un luogo diverso da quello comunicato al datore di lavoro come residenza abituale, deve darne immediata comunicazione al datore di lavoro.
Inoltre
il messaggio INPS n. 4344/2012 ha precisato che, anche con l'utilizzo del certificato medico per via telematica, il lavoratore è tenuto a comunicare l'indirizzo presso il quale è reperibile.

COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA

Quasi tutti i Contratti Nazionali di Lavoro prevedono l’obbligo, generalmente entro il primo giorno di assenza, di comunicare anche solo telefonicamente lo stato di malattia o la prosecuzione di un periodo di malattia scaduto.
A tale riguardo è opportuno che sia precisato in anticipo ai lavoratori il nominativo delle persone che all’interno della azienda sono incaricate di ricevere le comunicazioni telefoniche.

VISITE MEDICHE DI CONTROLLO

In base all'articolo 2 del Decreto Legge 663/1979 il datore di lavoro può richiedere visite di controllo alla A.S.L. o all’I.N.P.S. per verificare l'effettiva malattia del lavoratore. 
Si ritiene che la visita possa essere richiesta già nel primo giorno di assenza e senza dover aspettare il ricevimento del certificato medico.
A tale proposito il lavoratore deve rendersi reperibile presso il suo domicilio oppure presso un domicilio diverso, se preventivamente comunicato al datore di lavoro, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ogni giorno, festivi compresi.
Può allontanarsi dal domicilio nelle fasce orarie solo:
  • per sottoporsi a visite specialistiche che non possono essere effettuate in altri orari, ma avvisando preventivamente il datore di lavoro;
  • per impellenti necessità, che comunque debbono essere provate da adeguata documentazione.

La circolare INPS n. 95/2016 ha inoltre escluso l'obbligo della reperibilità da parte del lavoratore affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, oppure da stati patologici correlati a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67 per cento.

REPERIBILITA’ PER VISITE DI CONTROLLO

Durante la malattia il lavoratore deve mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché il medico incaricato possa individuare l’abitazione presso la quale alloggia.
Ad esempio, in caso di chiusura o di mancanza di una portineria, nella lista dei citofoni deve apparire il suo nominativo oppure il nominativo della persona che lo ospita e che egli ha comunicato al datore di lavoro al fine di essere reperito.
La sentenza della Corte di Cassazione del 14/04/1994 ha sancito che è a carico del lavoratore l'onere di dimostrare il motivo che ha reso impossibile sottoporlo ad una visita medica di controllo.
In ogni caso al lavoratore può essere imputata l'assenza ingiustificata se non sia stato possibile eseguire la visita di controllo :
  • perchè non ha comunicato il cambio di domicilio oppure ha fornito un indirizzo sbagliato (sentenza Corte di Cassazione del 16/11/1996)
  • perchè non ha comunicato l'indirizzo dell'albergo dove soggiorna, fermo restando il suo diritto a questa scelta di domicilio (sentenza Corte di Cassazione del 09/10/1998);
  • a causa del guasto del campanello della sua abitazione (sentenza TAR Lombardia n. 1946 del 17/11/1997);
  • perchè non è stato trovato al domicilio durante le fasce di reperibilità, anche se successivamente si è sottoposto a visita ambulatoriale con conferma della prognosi (sentenza Corte di Cassazione del 14/09/1993);
  • perchè si è assentato dal domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a trattamenti fisioterapici, salvo il caso in cui fornisca la prova dell'impossibilità di effettuare tali cure in orari diversi se non a prezzo di gravi sacrifici (sentenza Corte di Cassazione del 23/07/1998);  
     

ASSENZA AD UNA VISITA DI CONTROLLO

Come precisato dalla circolare INPS n. 166/1988, il lavoratore perderà:
  • l'intera indennità a carico dell'INPS per i primi 10 giorni di calendario in caso di mancato reperimento alla prima visita medica di controllo;
  • il 50% per il periodo successivo in caso di mancato reperimento ad una seconda visita medica di controllo;
  • l'intera indennità in caso di mancato reperimento ad una terza visita medica di controllo.
 
I suddetti 10 giorni decorrono:
  • dalla data di decorrenza dell'ultimo certificato in caso di proroga di un precedente periodo di malattia;
  • dalla data di dimissioni dall'ospedale in caso di ricovero ospedaliero antecedente alla data di mancata visita di controllo;
  • dall'ultima visita di controllo se ci fosse stato un precedente accertamento;
  • dal giorno successivo alla fine del periodo a indennità azzerata o ridotta se ci fosse stata l'applicazione di una precedente sanzione; 
  • dalla data iniziale di malattia qualora non ricorresse nessuno dei casi sopra citati.
In calce alla circolare INPS n. 166/1988 vengono comunque riportati alcuni esempi di applicazione della sanzione.
I Contratti Collettivi di lavoro prevedono generalmente, nel periodo sanzionato dall'INPS, l'assenza di integrazione retributiva da parte del datore di lavoro.        
Costui, inoltre, può aprire un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore per irreperibilità alla visita di controllo.

MALATTIA NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

La malattia insorta nei paesi della Comunità Europea o comunque convenzionati con l’Italia può essere certificata dagli appositi formulari, come ad esempio il modello E 116.
Le relative prestazioni mediche possono essere richieste esibendo la TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) che, per alcune regioni, come ad esempio la Lombardia, è stampata sul retro della tessera sanitaria.
Modello E116 Modello E116 [396 Kb]

MALATTIA NEI PAESI EXTRAEUROPEI

Come precisato dalla circolare INPS n. 136/2003, il certificato di malattia rilasciato nei paesi estranei alla Comunità Europea e non convenzionati con l’Italia deve essere tradotto e asseverato dall’autorità consolare italiana presente nel luogo.

DAY HOSPITAL

La circolare INPS n. 136/2003 precisa che il ricovero in day hospital, opportunamente documentato, va considerato come malattia.
Per gli eventuali giorni di assenza successivi, il lavoratore dovrà comunque produrre un apposito certificato medico, compilato in ogni sua parte. 

MALATTIA DURANTE LO SCIOPERO

La sentenza n. 13256/2010 della Cassazione, sezione Lavoro, ha precisato che la malattia va retribuita anche quando coincide con un periodo di inattività dell'azienda a causa di uno sciopero al quale ha aderito la totalità dei dipendenti.

CERTIFICATI MEDICI TELEMATICI

Come previsto dalla circolare n. 4/2011 del Ministero del Lavoro, dal 14 settembre 2011 i medici debbono trasmettere all’INPS i certificati per malattia per via telematica, comunicando ai lavoratori il relativo numero di protocollo identificativo o, su richiesta degli stessi, consegnando loro una stampa del documento.
Dalla suddetta data i lavoratori non sono quindi più tenuti a spedire per raccomandata il certificato medico, né all’Istituto né al proprio datore di lavoro.

Dal momento, inoltre, dell'inserimento nel sito INPS del servizio CONSULTAZIONE ATTESTATI DI MALATTIA PER IL DATORE DI LAVORO, che consente di visualizzare i certificati di malattia abbinati al codice fiscale di ciascun lavoratore, da parte del dipendente ammalato non ricorre più l'obbligo di comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato medico che lo riguarda.

PERIODO MASSIMO INDENNIZABILE

L’indennità a carico dell’INPS può essere riconosciuta, per ogni anno solare, per un periodo massimo di 180 giorni, conteggiando anche i giorni nei quali l’indennità non compete (giorni di carenza, festività, ecc.).
Tuttavia, come precisato dalla circolare INPS n. 145/1993, nel caso di malattia in essere al 31 dicembre di un anno e che prosegue nell’anno successivo,:
  • se al 31 dicembre non è stato raggiunto il periodo massimo indennizzabile, dal 1 gennaio dell’anno successivo spettano ulteriori 180 giorni di indennità; 
  • se prima del 31 dicembre è già stato raggiunto il periodo massimo indennizzabile, l’ulteriore periodo di 180 giorni viene riconosciuto a condizione che vi sia una integrazione a carico del datore di lavoro e che, anche per i giorni non indennizzati nel primo anno, sia stata comunque prodotta la certificazione medica.

Quanto sopra, comunque, è previsto limitatamente all'anno successivo a quello di inizio dell'evento.   

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Per i lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, rimanendo il limite dei 180 giorni nell’anno solare, l’indennità non può essere riconosciuta per un periodo superiore a quello di attività lavorativa svolta nei 12 mesi precedenti la malattia.
Per giorni di attività lavorativa si intendono, oltre a quelli di effettiva prestazione di lavoro, anche i giorni comunque retribuiti (per sesta giornata nella settimana corta, per ferie, permessi ecc.) o relativi a cassa integrazione guadagni, malattia, maternità, congedo parentale.
Il calcolo va effettuato, per ogni evento morboso, prendendo in considerazione i 12 mesi immediatamente precedenti.
Il lavoratore, se fosse stato assunto in una data tale da non garantirgli l’indennità per l’intero periodo di malattia e tuttavia avesse prestato la sua opera presso altri datori di lavoro nei 12 mesi precedenti l’evento, riceverà l’indennità ulteriore a lui spettante direttamente dall’INPS.

CERTIFICATO RILASCIATO DAL PRONTO SOCCORSO

La circolare INPS n. 136/2003 ha chiarito che, ai fini dell'assenza dal lavoro e della relativa indennità, il certificato  rilasciato da un ospedale o da una struttura di pronto soccorso non può fare riferimento solamente ad una prognosi clinica, ma deve anche dichiarare esplicitamente lo stato di incapacità lavorativa.

PERIODO DI COMPORTO E FERIE

La sentenza n. 14471/2013 della Corte di Cassazione ha sancito che il datore di lavoro è obbligato a concedere la fruizione delle ferie al lavoratore ammalato che ne fa richiesta per evitare il licenziamento per superamento del periodo di comporto.

 Tale obbligo non sussiste se il lavoratore può ricorrere a soluzioni alternative previste contrattualmente, come ad esempio il collocamento in aspettativa non retribuita.

L'obbligo di concessione della fruizione di ferie al lavoratore che le richiede, in assenza di esigenze organizzative che la impediscano, è stato ribadito dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione n. 7433/2016.    

VERIFICHE TRAMITE AGENZIA INVESTIGATIVA

Con sentenze n. 18507/2016 e n. 25162/2014 la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già sancito dalla precedente sentenza n. 3704/1987, ovvero che il datore di lavoro ha la possibilità di ricorrere ad investigatori privati per verificare se vi siano elementi, come ad esempio il comportamento tenuto dal lavoratore, che determinano l’insussistenza della malattia oppure la compatibilità della stessa con la capacità lavorativa.

PERIODO DI COMPORTO E MALATTIA PROFESSIONALE

La sentenza della Corte di Cassazione n. 26307/2014 ha sancito che l’assenza per malattia professionale va detratta dal periodo di comporto solo se per tale malattia sussiste una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.

RIENTRO ANTICIPATO DALLA MALATTIA

Il messaggio INPS n. 6973/2014 ha chiarito che il datore di lavoro può riammettere in servizio il dipendente in anticipo rispetto alla data finale della prognosi solo ricevendo un certificato medico che rettifichi tale data, dichiarando in tal modo la guarigione del lavoratore.

INVALIDITA' E PERIODO DI COMPORTO

La sentenza della Corte di Cassazione n. 9395/2017 ha sancito che, al fine della verifica del superamento del periodo di comporto, vanno comunque conteggiate le assenze per malattia del lavoratore invalido assunto obbligatoriamente se l'evento morboso non è riconducibile alla invalidità che aveva permesso allo stesso l'iscrizione tra le categorie protette.