Il datore di lavoro, al fine di evitare il giudizio e senza escludere la possibilità di addivenire ad un’altra modalità di conciliazione, può offrire al lavoratore licenziato, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 3 ed un massimo di 27 mensilità (come previsto dal Decreto Legge n. 87/2018), mediante consegna di un assegno circolare.
Tale somma non costituisce imponibile né ai fini fiscali né ai fini previdenziali.
Eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.
L’offerta può avvenire esclusivamente presso una delle sedi protette previste dagli artt. 2113, comma 4, del Codice Civile e 76 del Dlgs. 276/2003.
L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
Con nota n. 3845/2015 il Ministero del Lavoro ha precisato l'ambito di applicazione della offerta dell'importo da parte del datore di lavoro ai fini della conciliazione e le modalità di comunicazione di tale offerta.