Retribuzione in natura | LAVORO IN SINTESI
Home » Retribuzione in natura

Retribuzione in natura

Ultimo aggiornamento: 20/09/2023

ESENZIONE ANNUA PER RETRIBUZIONE IN NATURA

Come precisato dalla circolare INPS n. 162/2010, annualmente la retribuzione erogata sotto forma di cessione di beni o prestazione di servizi è:

  •  esente da contribuzione e ritenute fiscali se non supera l’importo di euro 258,23 (euro 3.000,00 eccezionalmente per l'anno 2023 e solo per lavoratori con figli fiscalmente a carico);
  •  interamente soggetta a contribuzione e ritenute fiscali se supera l’importo di euro 258,23 (euro 3.000,00 eccezionalmente per l'anno 2023 e solo per lavoratori con figli fiscalmente a carico).

A tale proposito, tuttavia, va considerato l’ammontare di tutta la retribuzione in natura, sotto qualsiasi forma erogata, con l'eccezione dei buoni mensa.

A titolo di esempio, se un lavoratore fruisce dell’uso privato di un’automobile aziendale per un valore annuo pari a euro 250,00 e riceve come liberalità dei beni per un valore di euro 250,00, va assoggettato a contribuzione e ritenute fiscali sia tale valore che il valore stabilito per l’uso privato dell’automobile.

Nel caso di inizio rapporto di lavoro nel corso dell’anno, per l’applicazione del limite di esenzione l’azienda deve tenere conto della retribuzione in natura eventualmente erogata da altri soggetti nel precedente periodo dell’anno.

EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

La circolare n. 59/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che le erogazioni liberali di valore annuo non superiore a euro 258,23 sono esenti da ritenute fiscali, ma:
  • debbono essere corrisposte sottoforma di beni e non in denaro (per il solo anno 2022 è possibile rimborsare ai lavoratori le spese sostenute per utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas);
  • sono assoggettate a ritenute fiscali per l’intero importo se questo supera il limite annuo di euro 258,23 (euro 3.000 eccezionalmente per l'anno 2022).
 
La circolare in questione ha comunque chiarito che tali erogazioni sono esenti da ritenute anche se indirizzate ad un solo dipendente, non essendo necessario che siano corrisposte a tutti o ad un gruppo di dipendenti facenti parte di uno stesso settore.
Con circolare n. 4/2009, l'INPS ha precisato l'esenzione di tali erogazioni liberali, alle medesime condizioni, anche in campo contributivo. 

SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO

La somministrazione dei pasti non costituisce imponibile fiscale e contributivo in questi casi (art. 51, c. 2, lett. c), D.P.R. 917/1986):

  • se effettuata tramite mense aziendali gestite dal datore di lavoro o da terzi con lui convenzionati;
  • se effettuata tramite il rilascio di buoni pasto cartacei collegati all’effettiva presenza al lavoro e nel limite di euro 4,00 giornalieri di valore;
  • se effettuata tramite il rilascio di buoni pasto in forma elettronica collegati all’effettiva presenza al lavoro e nel limite di euro 8,00 giornalieri di valore;
  • se retribuita in denaro, nel limite di euro 5,29 giornalieri, esclusivamente ad addetti a cantieri edili, ad addetti ad altre strutture a carattere temporaneo oppure ad occupati stabilmente in zone carenti di servizi di ristorazione.

Come da circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 326/E del 23/12/1997 e 188/E del 16/07/1998 l’esenzione è applicabile ai buoni pasto solo se gli stessi riguardano la generalità dei dipendenti o categorie omogenee degli stessi.

Il Decreto Ministeriale n 122/2017 ha ammesso la fruizione di più buoni pasto in forma elettronica in un’unica soluzione, per un numero comunque non superiore ad otto.

Con risoluzione n. 118/E del 2006 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell'ambito dei suddetti limiti, l'esenzione fiscale e contributiva è riconosciuta anche nel caso di lavoro a tempo parziale, indipendentemente dal fatto che il lavoro venga svolto senza intervallo nella stessa giornata.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 21290/2016 ha sancito che la somministrazione dei pasti da parte di un datore di lavoro ai propri dipendenti, oltre a non essere assoggettabile ad Iva, non costituisce imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

SERVIZI DI TRASPORTO

Il costo dei servizi di trasporto che il datore di lavoro offre ai dipendenti, con mezzi propri o tramite convenzione con terzi, non è soggetto a ritenute fiscali a condizione che:
  1. riguardi tutti i lavoratori o intere loro categorie; 
  2. sia limitato al tragitto di andata e ritorno dal domicilio al luogo di lavoro. 

CONCESSIONE DI ALLOGGIO

In caso di concessione gratuita al dipendente di un alloggio, sia esso di proprietà del datore di lavoro o in possesso di costui per locazione, anche finanziaria,  va assoggettato a contributi e a ritenute fiscali il valore equivalente alla rendita catastale dell’unità immobiliare, maggiorata delle spese inerenti.
Come precisato dalla circolare n. 326/E/1997 del Ministero delle Finanze, se il lavoratore corrisponde al datore di lavoro una somma per la fruizione dell’alloggio, il suddetto valore va considerato al netto di tale somma.
E’ inoltre imponibile fiscale e contributivo solo il 30% del valore così ottenuto se l’alloggio viene concesso al lavoratore per permettergli di espletare le mansioni a lui affidate (ad esempio per la custodia di uno stabile o di una azienda).
 

DOTAZIONE DI AUTOMOBILE

In caso di automobile affidata al lavoratore con il permesso di farne un uso personale, oltre che per motivi di servizio, va assoggettato annualmente a contributi e a ritenute fiscali il valore equivalente al 30% del costo, fissato dalle tabelle A.C.I. in base al modello di automobile, per una percorrenza di 15.000 chilometri.
Il costo del carburante è comunque:
  • a carico del datore di lavoro per i kilometri percorsi per ragioni di servizio;
  • a carico del lavoratore per i kilometri percorsi per motivi personali.

DOTAZIONE DI CELLULARE

In caso di telefono cellulare dato in dotazione al lavoratore con il permesso di farne anche un uso personale, va assoggettata a contributi e a ritenute fiscali la spesa sostenuta per le telefonate non connesse al servizio prestato oppure, se questa non fosse quantificabile, il 50% della bolletta pagata.

SPESE A FAVORE DEI FAMILIARI DEI LAVORATORI

Come previsto dal Testo Unico sulle Imposte Dirette e confermato dalla circolare INPS n. 84 del 2000, sono esenti da contribuzione e tassazione le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee degli stessi per la frequenza di asili nido, di colonie climatiche da parte dei familiari indicati dall'articolo 13 del D.P.R. 917/1986 nonchè per borse di studio a favore di tali familiari. 

CESSIONE DI COMPUTER AI DIPENDENTI

Come confermato dalla circolare n. 20/2006 dell'Agenzia delle Entrate, le imprese o gli enti, in caso di cessione di personal computer ai propri dipendenti, non debbono assoggettare a ritenute fiscali la differenza tra il costo sostenuto e quanto rimborsato dai dipendenti stessi, a condizione che :
  1. il datore di lavoro sia assoggettato all'imposta sul reddito di società; 
  2. i personal computer siano di nuova fabbricazione;
  3. i personal computer risultino acquistati nello stesso esercizio in cui vengono ceduti ai dipendenti.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

I contributi pagati per assicurare ai lavoratori una assistenza sanitaria integrativa a quella offerta dal servizio nazionale, se derivanti da contratti collettivi o accordi o regolamenti aziendali,:
  • sono soggetti ad un contributo di solidarietà pari al 10% per la sola parte a carico dell’azienda;
  • non riducono l’imponibile fiscale per la parte a carico del lavoratore;
  • non sono assoggettati a ritenute fiscali nel limite annuo previsto (euro 3.356,97 per l’anno 2009).

PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE

I premi pagati per polizze assicurative per rischi professionali, che garantiscono al lavoratore un risarcimento aggiuntivo a quello riconosciuto dal’INAIL per infortuni connessi all’attività lavorativa, non formano imponibile né contributivo né fiscale.
I premi pagati invece per polizze assicurative per rischi extraprofessionali, che vanno a tutelare il lavoratore per infortuni non connessi all’attività lavorativa o per il rischio di morte o di invalidità, costituiscono per il loro intero ammontare imponibile contributivo e fiscale.
L’imponibile fiscale, tuttavia, fino al limite annuo di euro 1.291,44, dà diritto ad una detrazione del 19% se la polizza deriva dalla contrattazione collettiva o da un accordo o regolamento aziendale.

INTERESSI SU PRESTITI AI LAVORATORI

Come precisato dalla circolare INPS n. 162/2010, quando il datore di lavoro eroga un finanziamento al lavoratore, direttamente o tramite terzi con i quali ha stipulato accordi o convenzioni, egli deve assoggettare a contribuzione e a ritenute fiscali il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e gli interessi addebitati al lavoratore.
La contribuzione e la tassazione non viene comunque applicata in caso di dilazione su quanto dovuto dal lavoratore per beni o servizi ceduti dall’azienda.

COLLABORATORE SENZA COMPENSO PERCEPITO

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 67/E del 06/07/2001 ha precisato che, qualora il compenso ad un collaboratore non sia corrisposto mensilmente, le ritenute sui compensi in natura vanno calcolate all'atto del primo pagamento di tale compenso, oppure in sede di conguaglio di fine anno quando nell'anno non fosse erogato nulla, con restituzione, in questo caso, dell'imposta da parte del collaboratore al committente tenuto a versarla.