Home » Collaborazioni Coord.Contin. » INPS nota 15/03/2002

INPS nota 15/03/2002

Assoggettamento a contribuzione previdenziale ex art. 2 comma 26, legge n. 335/1995 del trattamento di fine mandato di amministratore di società che cessa la carica.
 
Con riferimento al quesito inviato via fax, riguardante l'obbligo di assoggettamento alla gestione separata del t.f.m. dopo l'entrata in vigore del collegato fiscale 2000 (legge n. 342/2000), la scrivente direzione ritiene che nulla sia innovato rispetto al trattamento previdenziale.
Difatti, come in precedenza, in base al comma 1, lett. c), dell'art. 16 del TUIR, il trattamento di fine mandato deve essere sottoposto a tassazione separata quando il diritto a percepirlo "risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto", ma può anche concorrere alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui è percepito se ciò risulta più favorevole per il contribuente (comma 3 dello stesso articolo), ovvero relativamente al raggiungimento del massimale.
Nel caso, invece, di deliberazione dell'indennità contestuale alla cessazione del rapporto di lavoro, il t.f.m. rientra tra i redditi di dichiarazione ai fini IRPEF e in questo caso concorre al raggiungimento del massimale.
Il predetto orientamento appare, peraltro, condiviso dall'Agenzia delle Entrate, come si evince dalle circolari n. 58/E del 18 giugno 2001 e n. 67/E del 6 luglio 2001, e dal Ministero del lavoro, il quale è stato interessato dalla scrivente direzione e, fino a oggi, non ha fatto pervenire un'interpretazione diversa da quella sopra esposta.
In qualsiasi caso il t.f.m. costituisce un reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa e come tale deve essere sottoposto alla contribuzione della gestione separata nel momento in cui è effettivamente corrisposto all'amministratore.
Relativamente all'ulteriore quesito con cui si chiede se sia da assoggettare a contribuzione:
- l'indennità al lordo o al netto della ritenuta fiscale del 20%;
- il rendimento finanziario derivante dalla polizza vita al pari della quota in conto capitale;
- il rendimento finanziario lordo o decurtato dell'imposta sostitutiva sui contratti finanziari,
si ritiene che tutte le somme e i valori percepiti per la cessazione della carica siano da sottoporre a contribuzione considerandoli al lordo di qualsivoglia ritenuta fiscale.