NORME DI CARATTERE GENERALE | LAVORO IN SINTESI
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NORME DI CARATTERE GENERALE

INIZIO RAPPORTO SENZA LETTERA DI ASSUNZIONE

L’inizio della prestazione lavorativa, anche in mancanza di un contratto sottoscritto tra le parti, configura, salvo casi particolari, l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e senza periodo di prova.
La lettera di assunzione infatti è un documento che tutela il datore di lavoro, in particolare per il periodo di prova, inesistente se non accettato dal lavoratore, e della durata del contratto, che si intende a tempo determinato se, pur ricorrendone la possibilità, non risulta pattuito a tempo determinato.

FIRMA DEL DIPENDENTE PER ACCETTAZIONE

La firma del lavoratore dipendente, apposta per accettazione di una clausola contrattuale a suo danno e in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo di lavoro, non ha alcun valore.
A titolo di esempio: se un lavoratore sottoscrive una lettera di assunzione con una data di inizio rapporto successiva a quella reale, con un periodo di prova superiore alla durata massima prevista dal contratto collettivo o con una retribuzione inferiore a quella minima prevista dal contratto stesso, potrà comunque rivendicare i suoi diritti indipendentemente dalla firma apposta per accettazione.

PERIODI DI TEMPO ESPRESSI IN GIORNI

Quando una norma di legge o di contratto prevede un periodo quantificato in giorni, senza precisarne la natura, tali giorni si intendono di calendario, comprensivi quindi delle domeniche, delle festività e dei riposi infrasettimanali.
A titolo di esempio: i cinque giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, utili per la relativa comunicazione obbligatoria e previsti dall’articolo 21 della Legge 264 del 1949, debbono essere computati comprendendo le domeniche, le festività e i riposi infrasettimanali; prova ne è che la
nota del Ministero del Lavoro n. 4746 del 2007 ha dovuto autorizzare lo slittamento del termine al giorno lavorativo immediatamente successivo in caso di coincidenza dell’ultimo dei 5 giorni con una festività.

RETRIBUZIONE LORDA E NETTA

Se non precisato altrimenti, in caso di controversia un importo retributivo fissato da un accordo individuale o collettivo deve intendersi al lordo di ritenute previdenziali e fiscali.
Prova ne è che tutti i Contratti Collettivi di Lavoro, nell’esporre i minimi tabellari pattuiti, non precisano che si tratti di importi al lordo di ritenute, dando per scontata questa interpretazione.

FORME DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE

Secondo l'articolo 1277 del Codice Civile, il pagamento della retribuzione va effettuato in contanti.
Può avvenire in altre forme, quali ad esempio il bonifico o l'assegno bancario, solo con il consenso del lavoratore. 

MANCATO RITIRO DI UNA RACCOMANDATA A/R

In base all'articolo 1335 del Codice Civile, un atto consegnato tramite il servizio postale si presume conosciuto dal destinatario quando giunge al suo recapito, indipendentemente dalla data in cui ne abbia poi preso effettiva conoscenza.
Di conseguenza una raccomandata si intende validamente consegnata qualora risulti che il destinatario ha rifiutato di ritirarla oppure, se assente, non abbia provveduto al ritiro nonostante sia stato lasciato al suo domicilio il relativo avviso.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 27526/2015 ha confermato che la raccomandata si deve intendere consegnata nel momento nel quale è stata comunicata la giacenza presso l'ufficio postale per il suo ritiro.

OMESSA COMUNICAZIONE DI UN NUOVO DOMICILIO

Come confermato dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 18272 del 23/12/2002, l'invio di una raccomandata all'indirizzo comunicato da un lavoratore si intende compiuto anche se quest'ultimo si fosse nel frattempo trasferito senza darne informazione. 

APPLICAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

La sentenza n. 23618/2010 della Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro, pur non iscritto ad una associazione sindacale che ha stipulato un Contratto Collettivo di Lavoro, deve comunque accettare integralmente l’efficacia di tale Contratto non solo quando ha fatto espressamente adesione allo stesso, ma anche quando ha tenuto un comportamento concludente, consistente nella spontanea, costante e uniforme applicazione delle relative clausole.  

GRADI DI PARENTELA

In base agli articoli da 74 a 78 del Codice Civile sono:
  • parenti di primo grado: genitori, figli;
  • parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli);
  • parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle);
  • affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero;
  • affini di secondo grado: cognati;
  • affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

DIFFERENZA TRA ANNO CIVILE E ANNO SOLARE

Come precisato dalla circolare 2/2001 del Ministero del Lavoro, mentre per anno civile si intende il periodo di 365 giorni compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre, per anno solare si intende il periodo di 365 giorni che decorre da un qualsiasi giorno dell’anno e termina il corrispondente giorno dell’anno successivo.

CALCOLO DELLE RITENUTE SOCIALI E FISCALI

L’adempimento di operare le ritenute sociali e fiscali su una somma a qualsiasi titolo corrisposta al lavoratore è a carico del datore di lavoro o committente.
Ne consegue che il lavoratore, se deve rivendicare una sua spettanza, anche tramite una vertenza legale o con insinuazione in un fallimento, la deve quantificare al lordo di ritenute, non essendo suo compito provvedere al calcolo delle ritenute stesse.

LIBERTA’ NELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE

Le sentenze della Corte di Cassazione n. 16015/2007 e n. 6639/2011, come altre sentenze precedenti, hanno ribadito che, a parità di mansioni, il datore di lavoro è libero  di assegnare retribuzioni diverse ai suoi singoli dipendenti, così come nulla vieta che un lavoratore possa percepire una retribuzione minore rispetto a un suo collega inquadrato in un livello inferiore.

LIBERTA’ NELLA SCELTA DEL CCNL DA APPLICARE

La sentenza n. 27610/2006 della Corte di Cassazione ha sancito che il datore di lavoro ed i propri dipendenti possono manifestare, sia con la lettera di assunzione che con l’applicazione protratta nel tempo, la volontà di adottare un Contratto Collettivo di Lavoro diverso da quello relativo al settore di attività in cui essi operano.

La sentenza precisa, infatti, che il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro è fissato dall’art. 2070 del Codice Civile al solo fine di individuare la retribuzione minima in mancanza dell’applicazione di alcun Contratto Collettivo oppure se accertata una retribuzione inadeguata rispetto all’attività lavorativa esercitata.

PROSPETTO DI PAGA IN FORMATO ELETTRONICO

Rispondendo all’interpello n. 13/2012, il Ministero del Lavoro ha precisato che ha piena validità il prospetto di paga trasmesso tramite posta elettronica non certificata o messo a disposizione del lavoratore nell’area riservata di un sito web, purché:

  1. il prospetto di paga risulti stampabile da parte del lavoratore;
  2. vengano messi in atto gli accorgimenti necessari per garantire la privacy del lavoratore;
  3. in caso di trasmissione tramite sito web, nello stesso risulti traccia della collocazione mensile del cedolino.

TERMINE DI SCADENZA E INVIO TELEMATICO

Con ordinanza n. 13432/2012 la Corte di Cassazione ha sancito che, nel caso di invio telematico di una comunicazione nei minuti immediatamente precedenti le ore 24,00 del giorno di scadenza, tale scadenza si intende rispettata anche se il sistema informatico del destinatario riceve la comunicazione nei minuti succesivi alle ore 24,00.

DIPENDENTE ANCHE SE ISCRITTO ALL'ARTIGIANATO

La sentenza n. 16340/2013 della Cassazione ha sancito che, anche in caso di prestazione occasionale resa da un lavoratore iscritto all’albo delle imprese artigiane, se viene esercitato dal committente il potere direttivo, si configura un rapporto di lavoro dipendente, considerato quindi “in nero” e come tale sanzionato se non assoggettato agli adempimenti previsti dalla legge.    

DANNO CAUSATO DAL LAVORATORE E RETRIBUZIONE

La sentenza della Corte di Cassazione n. 896/2011 ha confermato che il datore di lavoro che subisce un  danno procurato dal lavoratore dipendente non può compensarlo con la retribuzione a lui dovuta ma deve limitarsi a promuovere un'azione di risarcimento.

FORMAZIONE E LAVORO E ANZIANITA’ DI SERVIZIO

Con sentenza n. 8432/2015 la Corte di Cassazione ha sancito che il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, va considerato utile al fine della maturazione degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità.

RETRIBUZIONE E CESSIONE RAMO D’AZIENDA

Secondo la sentenza della Cassazione n. 5882/2010 la contrattazione collettiva  e aziendale del cessionario (nuova azienda) si sostituisce per intero a quella del cedente, anche se più sfavorevole. Da ciò per il lavoratore ne può conseguire la perdita di eventuali benefici precedentemente goduti.

ASSORBIMENTO DEL SUPERMINIMO

Secondo il parere n. 12 del 26 ottobre 2009 della Fondazione Studi Consulenti Del Lavoro il superminimo è assorbibile in caso di successivi aumenti contrattuali se, all’atto della sua pattuizione tra le parti, non è stato esplicitamente previsto il contrario.

Tale interpretazione è stata confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 24643/2015, che ha anche precisato che, se il superminimo non è stato dichiarato non assorbibile, il fatto che in occasione di un aumento contrattuale non si sia proceduto al suo assorbimento non modifica la  sua natura e quindi non impedisce il suo assorbimento in occasione di un successivo aumento contrattuale.