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Dimissioni del dipendente

Ultimo aggiornamento 12/03/2016

CONVALIDA TELEMATICA DELLE DIMISSIONI

Come rilevabile dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2016, dal 12 marzo 2016 le dimissioni da parte del lavoratore possono essere accettate solo se convalidate tramite una apposita procedura telematica.

In pratica il lavoratore deve comunicare la volontà di dimettersi con una di queste 2 modalità:

  • direttamente, se in possesso del codice PIN ricevuto dall’INPS (a seguito richiesta per via telematica oppure presentandosi presso una qualsiasi sede dell’Istituto);
  • tramite uno dei soggetti abilitati, ovvero i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione previste dal Decreto Legislativo 276/2003.

L’obbligo riguarda anche la cessazione del rapporto per risoluzione consensuale tra le parti, salvo quella derivante da accordi in sede stragiudiziale.

Nella comunicazione telematica,  diretta o tramite un soggetto  abilitato, dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica, semplice oppure certificato, del datore di lavoro, che verrà così informato della convalida delle dimissioni.

Rimane per il lavoratore la possibilità, già prevista dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015, di revocare le dimissioni nei 7 giorni successivi alla comunicazione.

L’accettazione delle dimissioni senza la suddetta convalida non comporta sanzioni, ma espone il datore di lavoro al rischio di ripensamento da parte del lavoratore, che dovrebbe quindi essere reintegrato in azienda.

Il Mistero del Lavoro ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti sull'argomento (F.A.Q.) dalle quali emerge che

NON DEVE ESSERE USATA LA PROCEDURA TELEMATICA IN  CASO DI RECESSO:

  • da parte di lavoratori domestici, salvo il caso di lavoro in somministrazione;
  • a seguito di  risoluzione consensuale raggiunta tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale;
  • da parte di un genitore con figlio di età non superiore a 3 anni, tenuto alla convalida presso la D.T.L.;
  • da parte di un lavoratore in periodo di prova;
  • in caso di rapporti di lavoro marittimo;
  • da parte di lavoratori del pubblico impiego;
  • da parte di collaboratori coordinati e continuativi in anticipo rispetto alla scadenza del contratto;
  • da parte di un tirocinante prima della scadenza del periodo di stage;
  • già comunicato telematicamente ma con prolungamento del periodo di preavviso per malattia del lavoratore;
  • già comunicato telematicamente ma con spostamento della data di fine rapporto a seguito accordo tra le parti.

DEVE INVECE ESSERE USATA LA PROCEDURA TELEMATICA ANCHE IN  CASO DI DIMISSIONI:

  • da parte di lavoratori assunti a tempo determinato prima della scadenza del contratto;
  • da parte di lavoratrici non licenziabili a seguito della  pubblicazione della data di matrimonio;
  • da parte di lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
  • da parte di un lavoratore domestico in somministrazione, in quanto il datore di lavoro è l’agenzia di somministrazione;
  • da parte del direttore generale e dell’amministratore delegato di una azienda se inquadrati in un rapporto di lavoro subordinato;
  • presentate per giusta causa;
  • da parte del socio lavoratore di una cooperativa;
  • da parte di un apprendista al termine del periodo di apprendistato.  

COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO

Entro 5 giorni dalla data di cessazione del rapporto l’evento va comunicato dal datore di lavoro, direttamente o tramite il Consulente che lo assiste, al Centro per l’Impiego.
A tale proposito è consigliabile che la lettera di dimissioni sia redatta in una forma che non lasci dubbi circa la data esatta di risoluzione del rapporto.

PREAVVISO PER IMPIEGATI E QUADRI

Il preavviso che il lavoratore è tenuto a dare è previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro generalmente in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio.
Per gli impiegati e i quadri i Contratti Nazionali prevedono la decorrenza dall’inizio o dalla metà del mese ma questo non impedisce al lavoratore di consegnare o spedire la lettera in giorni diversi.
Ad esempio l’impiegato che comunica le sue dimissioni il 23 marzo ed è tenuto a rispettare un periodo di preavviso di un mese dovrà lavorare sino al 30 aprile, in quanto tale periodo decorre comunque dal 1 aprile.

PREAVVISO PER OPERAI

Per gli operai i Contratti Nazionali di Lavoro possono prevedere anche la decorrenza da qualsiasi giorno del mese.

PREAVVISO PER APPRENDISTA

Con l'apprendistato non si configura un contratto a termine, per cui l'apprendista, in caso di dimissioni, è tenuto ad osservare il periodo di preavviso previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro

DIMISSIONI NEL CONTRATTO A TERMINE

Il dipendente assunto con contratto a termine, in caso di dimissioni prima della scadenza prevista:
  • ha diritto alla retribuzione che avrebbe percepito fino a tale scadenza se le sue dimissioni derivano da una giusta causa (Cassazione n. 924 del 03/03/1996);
  • deve risarcire al datore di lavoro i danni da lui subiti in mancanza di una giusta causa (Cassazione n. 13597 del 23/12/1992).

RINUNCIA AL PREAVVISO DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro che riceve le dimissioni del lavoratore può esentare lo stesso dal lavorare il periodo di preavviso ma al riguardo i Contratti Nazionali di Lavoro, salvo casi particolari (es. Autotrasporto Merci e Logistica), prevedono il pagamento al dimissionario della relativa indennità.

OBBLIGO DI ACCETTARE LE DIMISSIONI

Il lavoratore non è tenuto a motivare le sue dimissioni, ma solo a rispettare il periodo di preavviso contrattuale.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 2913/1987 ha confermato che le dimissioni del lavoratore, costituendo un atto di natura recettizia, non necessitano dell'accettazione da parte del datore di lavoro, che quindi non le può respingere.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 3217/1990 ha sancito che, nel caso di una società con una struttura gerarchica articolata, le dimissioni hanno effetto dal momento della loro presentazione al diretto superiore, restando a costui l'obbligo di inoltrarle all'organo competente della società.

TRATTENUTA PER MANCATO PREAVVISO

Se il dimissionario non rispetta il periodo di preavviso previsto, il datore di lavoro ha il diritto di trattenere dalle spettanze di liquidazione un indennizzo pari alla retribuzione, maggiorata dei ratei di 13ma e di eventuale 14ma, che egli avrebbe corrisposto nel periodo mancante se tale periodo fosse stato lavorato.
La trattenuta, costituendo un risarcimento del danno procurato al datore di lavoro, non va a diminuire gli imponibili previdenziali e fiscali.  
Se tale trattenuta dovesse rivelarsi superiore alle spettanze di liquidazione, il datore di lavoro ha il diritto di ricevere dal lavoratore il rimborso della somma a suo credito.

FERIE DURANTE IL PREAVVISO

Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro:
  1. non può imporre la fruizione delle ferie
  2. può respingere una richiesta in tal senso da parte del lavoratore.
Volendo comunque aderire alla richiesta del lavoratore è consigliabile esigere dallo stesso una apposita lettera.

DIMISSIONI DEI GENITORI DI UN BAMBINO

Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 della Legge 92/2012, dall’inizio della gravidanza e fino tre anni di età del figlio le dimissioni della lavoratrice o del lavoratore possono essere accettate solo se convalidate dal Servizio ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro. 

L’art. 12 della Legge n 1204/1971 prevede inoltre l’obbligo di corresponsione dell’indennità per mancato preavviso alla madre che si dimette nel primo anno di vita del bambino. 

L’art. 55 del Decreto Legislativo n. 151/2001 ha esteso il diritto all’indennità per mancato preavviso al lavoratore che ha fruito del congedo di paternità dimettendosi nel primo anno di vita del bambino. 

Rispondendo all’interpello n. 28/2014, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il diritto alle dimissioni senza preavviso sussiste sia per il lavoratore padre che per la lavoratrice madre limitatamente al primo anno di vita del bambino, mentre nei primi 3 anni di vita del bambino sussiste per costoro l’obbligo della convalida delle dimissioni presso la Direzione Territoriale del Lavoro. 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4919/2014, ha sancito che l’indennità  per mancato preavviso, nel primo anno di vita del bambino, spetta alla lavoratrice madre o al lavoratore che ha fruito del congedo di paternità indipendentemente dalla loro eventuale assunzione presso un altro datore di lavoro. 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 12128/2015 ha esteso l'obbligo della convalida alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA

Il lavoratore può dimettersi senza rispettare il periodo di preavviso ed anzi con diritto a ricevere la relativa indennità a fronte di fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
La giurisprudenza ha individuato come situazioni che costituiscono giusta causa di dimissioni del dipendente:
- la mancata corresponsione della retribuzione;
- la mancata regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore;
- l'omesso versamento dei contributi previdenziali;
- le molestie sessuali;
- il mobbing, vale a dire il crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte di superiori gerarchici o di colleghi;
- il comportamento offensivo o ingiurioso del datore di lavoro o del superiore gerarchico;
- le variazioni notevoli delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda;
- lo spostamento del lavoratore da una sede all'altra senza che sussistono le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

PERIODO DI PREAVVISO IN CASO DI PART TIME

Il periodo di preavviso stabilito dai Contratti Collettivi di Lavoro va rispettato per intero anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale; ovviamente durante tale periodo il lavoratore presterà la sua opera solo per le ore previste come lavorabili.

DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE DOPO IL MATRIMONIO

Il comma 6 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 198/2006 dispone che le dimissioni presentate dalla lavoratrice dopo la richiesta di pubblicazioni del matrimonio e  fino ad un anno dalla sua celebrazione sono nulle se non convalidate entro un mese, dalla lavoratrice stessa, presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Nel caso di riconoscimento della nullità delle dimissioni non convalidate, deve essere riconosciuta alla lavoratrice la retribuzione non percepita fino alla sua riammissione in servizio.
Quanto sopra è stato confermato dalla sentenza della Cassazione n. 10817/2011.  

ANNULLABILITA' DELLE DIMISSIONI

La giurisprudenza ha ritenuto non valide le dimissioni:
 
  • sottoscritte dal lavoratore, all’atto dell’assunzione o durante il rapporto, in un documento privo di data, per permettere al datore di lavoro di stabilire il momento della loro decorrenza (cosiddette dimissioni in bianco - Corte D'appello Di Torino, 23-12-2002) ;
  •  rassegnate dal lavoratore che riceve la minaccia di licenziamento, ma solo se poi tale licenziamento viene ritenuto illegittimo (Corte di Cassazione sentenza n. 18705/ 2011);
  • rassegnate dal lavoratore in un momento in cui risultava incapace di intendere e di volere, che tuttavia deve essere dimostrato, non essendo sufficiente l’esistenza di un grave stato depressivo  (Cassazione Sentenza n. 11900/2011) ;
  • rassegnate dal lavoratore quando la sua volontà risultava forzata o comunque viziata (Corte di Cassazione n. 5154/1999).

In base all’articolo 1442 del Codice Civile, è il lavoratore stesso che può chiedere l’annullamento delle dimissioni, entro 5 anni dalla loro presentazione.