Congedo matrimoniale | LAVORO IN SINTESI
Home » Congedo matrimoniale

Congedo matrimoniale

Ultimo aggiornamento 30/06/2012

DURATA DEL CONGEDO

La durata del congedo matrimoniale è fissata dai Contratti Collettivi di Lavoro, generalmente in 15 giorni di calendario.

COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL CONGEDO

La data di inizio del congedo è fissata dai Contratti Collettivi di Lavoro e, qualora tali Contratti non la prevedano oppure la facciano dipendere dalle esigenze aziendali, il congedo va comunque concesso entro i 30 giorni successivi alla data di matrimonio, facendo riferimento al Contratto Collettivo Interconfederale del 31/05/1941
La sentenza della Corte di Cassazione n. 9150/2012 ha disposto che, nello stabilire il periodo di fruizione del congedo matrimoniale, vanno contemperate sia le esigenze personali del lavoratore sia eventuali esigenze organizzative dell’azienda che, se gravi e comprovate, potrebbero spostare nel tempo tale periodo.

COINCIDENZA DEL CONGEDO CON ALTRI EVENTI

Se il periodo di congedo matrimoniale coincide con il periodo di ferie, queste rimangono a credito del lavoratore, che quindi dovrà fruirne in un momento successivo.
Inoltre, come precisato dalla circolare INPS n. 133/1980, al lavoratore spetta  comunque la retribuzione per congedo matrimoniale se questo coincide con una assenza con conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità, infortunio, ecc.).

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONGEDO

Durante il congedo matrimoniale spetta al lavoratore la normale retribuzione.
Come precisato dalla circolare INPS n. 320/1978, per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative parte della retribuzione, pari a sette quote giornaliere, è a carico dell’Istituto, per cui può essere recuperata dal datore di lavoro tramite compensazione con i contributi da versare.

DOCUMENTAZIONE PER CONGEDO MATRIMONIALE

Come precisato dalla circolare INPS n. 79/1982, il lavoratore deve trasmettere al datore di lavoro, entro i 60 giorni successivi all’evento, il certificato di matrimonio, una dichiarazione sostitutiva autenticata o un certificato di stato di famiglia dal quale risultino gli elementi essenziali del certificato di matrimonio. 

CONGEDO PER LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Il lavoratore extracomunitario ha diritto al congedo anche sposandosi all’estero, a condizione che risulti residente in Italia prima del matrimonio e che consegni al datore di lavoro il certificato di matrimonio rilasciato dall’autorità estera e un certificato anagrafico rilasciato dal comune italiano di residenza che confermi il vincolo matrimoniale con la stessa persona.
Come precisato dalla circolare INPS n. 190/1992, il cittadino di un paese che ammette la poligamia ha diritto al congedo per un solo matrimonio, salvo il caso di matrimonio successivo al decesso del coniuge o al divorzio.